– sentenza 12559 del 26 maggio 2006 – è tornata a pronunciarsi sull’indennizzabilità dell’infortunio da parte dell’Inail, precisando che il lavoratore che chiede d’essere indennizzato ha l’onere di provare (allegandole) tre circostanze: lavorazione svolta, evento morboso e nesso causale. Spetta, invece, al giudice qualificare l’evento protetto come infortunio sul lavoro o malattia professionale. La sentenza si sofferma sulla nozione di “causa violenta”, la cui evoluzione nel corso del processo di sviluppo del sistema di tutela infortunistica ha posto in dubbio la necessità del carattere esterno della causa violenta: un agente lesivo presente nell’ambiente di lavoro più che in quello esterno o presente solo nell'ambiente di lavoro, che produca un abbassamento delle difese immunitarie, rientra nella attuale nozione della causa violenta.
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