L'indennità di risultato, essendo legata al raggiungimento degli obiettivi, richiede, in caso di diniego del datore, che il dirigente dimostri in giudizio di aver raggiunto gli obiettivi prefissati.
Con ordinanza n. 23614 del 3 settembre 2024, la Corte di cassazione, Sezione lavoro, si è occupata del ricorso di un dirigente amministrativo contro il Ministero della Giustizia.
L'oggetto del contendere era la mancata e parziale corresponsione dell'indennità di risultato per gli anni 2007 e 2008, a seguito di una valutazione negativa della performance.
L'indennità di risultato, si rammenta, è un compenso aggiuntivo legato al raggiungimento di obiettivi lavorativi.
Il dirigente, in particolare, aveva contestato:
Il Tribunale e la Corte d'Appello avevano respinto le richieste del dirigente, confermando la legittimità della valutazione e del parziale pagamento.
Il dirigente si era quindi rivolto alla Corte di cassazione, sostenendo che l'indennità di risultato, in quanto basata sugli obiettivi raggiunti, non doveva essere proporzionata alla durata del servizio effettivo.
Nel ricorso, il dirigente aveva inoltre contestato la regolarità del procedimento di valutazione, accusando violazioni procedurali e soggettività nella valutazione.
La Corte Suprema ha rigettato il ricorso, confermando quanto stabilito dai gradi precedenti di giudizio.
La Corte, in primo luogo, ha ritenuto corretta la riduzione dell'indennità di risultato per l'anno 2007, poiché il ricorrente aveva iniziato il servizio a metà anno.
È stato evidenziato che, sebbene gli obiettivi fossero stabiliti su base annuale, il periodo di servizio effettivo doveva essere preso in considerazione nel calcolo dell'indennità.
A seguire, i giudici di Cassazione hanno ribadito la legittimità della valutazione negativa per il 2008, affermando che il procedimento rispettava i principi di trasparenza e contraddittorio.
È stato sottolineato, sul punto, che la mancata trasmissione tempestiva degli obiettivi da parte del ricorrente giustificava la riparametrazione della valutazione sulla base degli obiettivi generali dell'incarico.
Il ricorso del dirigente è stato considerato generico e privo di specificità nella contestazione delle decisioni.
Il ricorrente, infatti, non aveva fornito elementi sufficienti per dimostrare il raggiungimento degli obiettivi assegnati o per contestare in maniera dettagliata le valutazioni effettuate dai precedenti gradi di giudizio.
Sul punto la Suprema corte ha sottolineato che l’indennità di risultato, dipendendo dal raggiungimento degli obiettivi, per essere riconosciuta impone, a fronte del diniego datoriale, che il dirigente alleghi e provi giudizialmente il raggiungimento da parte sua degli obbiettivi prefissati.
La Corte, per finire, ha ritenuto infondati i rilievi del ricorrente relativi all'uso di informazioni derivanti da un'inchiesta amministrativa.
L'utilizzo di tale inchiesta, pur non richiesta specificamente per la valutazione, era legittimo, in quanto rientrava nelle facoltà di acquisizione di dati e informazioni da parte della Commissione di valutazione.
I giudici di cassazione, in conclusione, hanno rigettato il ricorso del ricorrente, condannandolo al pagamento delle spese legali.
Sintesi del caso | Un dirigente amministrativo ha contestato la valutazione negativa della performance per il 2008, che impediva il pagamento dell'indennità di risultato, e il pagamento parziale dell'indennità per il 2007 a causa dell'inizio tardivo del suo incarico. |
Questione dibattuta | La legittimità del mancato pagamento dell'indennità di risultato per il 2008 e del pagamento parziale dell'indennità per il 2007 |
Soluzione della Corte di Cassazione | La Corte ha respinto il ricorso, confermando la legittimità della valutazione negativa per il 2008, che ha giustificato il mancato pagamento dell'indennità di risultato, e del pagamento parziale dell'indennità per il 2007, in proporzione al periodo di servizio effettivamente svolto. |
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".