Indennità di maternità indebita: restituzione solo con flusso regolarizzativo

Pubblicato il 06 agosto 2024

Le lavoratrici che usufruiscono del congedo di maternità hanno diritto a un'indennità giornaliera pari all'80% della retribuzione per tutto il periodo di congedo. Questo importo, come stabilito dal decreto legge 30 dicembre 1979, n. 663, viene anticipato dal datore di lavoro e successivamente recuperato tramite conguaglio con i contributi a debito.

Il datore di lavoro calcola l'indennità di maternità seguendo le disposizioni dell'articolo 23, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico sulla genitorialità). La retribuzione media globale giornaliera da prendere a riferimento è quella del periodo di paga quadri-settimanale o mensile immediatamente precedente l'inizio del congedo di maternità. A questo importo deve essere aggiunto il rateo giornaliero della tredicesima mensilità e di altri eventuali premi o trattamenti accessori erogati alla lavoratrice.

Recupero degli importi indebitamente erogati

Nel caso in cui la prestazione di maternità sia indebitamente erogata e posta a conguaglio dal datore di lavoro, quest’ultimo potrà recuperarla dalle somme dovute a qualsiasi titolo alla lavoratrice e restituirle all’Istituto previdenziale. Ove ciò non fosse possibile, ad esempio nelle ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro, si dovrà procedere dandone comunicazione all’INPS che provvederà a recuperarle direttamente.

Cosa cambia da Novembre 2023

Fino al mese di ottobre 2023, la restituzione degli importi erogati indebitamente poteva avvenire inserendo nel flusso Uniemens il codice “E776” avente il significato diRestituzione indennità maternità indebita”.

A decorrere dal mese di novembre, il predetto codice appare essere stato dismesso e, come risultante dall’allegato tecnico Uniemens 4.25.1 del 27 giugno 2024, non è stato sostituito da un nuovo codice, risultando – di fatto – preclusa la possibilità di gestire il predetto recupero direttamente in sede di denuncia contributiva successiva a quella in cui è stata riportata l’incongruenza, bensì esclusivamente attraverso un flusso di regolarizzazione.

Conseguenze per aziende e professionisti

Da novembre 2023, in caso di erogazione di un’indennità di maternità superiore a quella spettante, il datore di lavoro deve trasmettere un flusso regolarizzativo per la restituzione della stessa, modificando l’importo esposto in denuncia. La procedura emetterà, conseguentemente, un Vig a debito per l’azienda, pari alla differenza risultante tra l’importo precedente e quello di nuova esposizione, che dovrà essere versata tramite modello F24 con causale RC01.

La soppressione del codice E776 e il conseguente utilizzo del flusso di regolarizzazione comporta, senza dubbio, un notevole disagio a carico di aziende ed intermediari. Sarebbe auspicabile, pertanto, l’introduzione di un nuovo codice per semplificare la restituzione degli importi, riducendo così la complessità operativa per tutti i soggetti coinvolti.

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