Contratto a tutele crescenti, indennità di licenziamento. Consulta, incostituzionale il criterio di determinazione

Pubblicato il 09 novembre 2018

Depositata l'8 novembre 2018, la sentenza della Consulta n. 194/2018 ha dichiarato incostituzionale il criterio per determinare l’indennità di licenziamento nel contratto a tutele crescenti previsto dal c.d. "Jobs Act".

Per il giudice delle leggi, non è il quantum delle soglie minima e massima entro cui stabilire l’indennità per il lavoratore ingiustamente licenziato ad essere alla base della questione, piuttosto il meccanismo di determinazione dell’indennità configurato dal Decreto legislativo n. 23/2015.

Il meccanismo di quantificazione previsto dalla norma connota l’indennità come rigida, in quanto non graduabile in relazione a parametri diversi dall’anzianità di servizio, e la rende uniforme per tutti i lavoratori con la stessa anzianità.

L’indennità assume, così, i connotati di una liquidazione legale forfetizzata e standardizzata, proprio perché ancorata all’unico parametro dell’anzianità di servizio, a fronte del danno derivante al lavoratore dall’illegittima estromissione dal posto di lavoro a tempo indeterminato.

Ma, in una vicenda che coinvolge il lavoratore nel momento traumatico della sua espulsione dal lavoro, la tutela risarcitoria non può essere ancorata all’unico parametro dell’anzianità di servizio e non possono che essere molteplici i criteri da offrire alla prudente discrezionale valutazione del giudice chiamato a dirimere la controversia.

All’interno di un sistema equilibrato di tutele, bilanciato con i valori dell’impresa, la discrezionalità del giudice risponde, infatti, all’esigenza di personalizzazione del danno subito dal lavoratore, imposta dal principio di eguaglianza.

Indennità di licenziamento. La misura risarcitoria uniforme indebita omologazione di situazioni diverse

La previsione di una misura risarcitoria uniforme, indipendente dalle peculiarità e dalla diversità delle vicende dei licenziamenti intimati dal datore di lavoro, si traduce in un’indebita omologazione di situazioni che possono essere diverse.

Indennità di licenziamento. Conclusioni della Corte Costituzionale: l'attuale norma comprime l'interesse del lavoratore

Quindi – conclude la Corte – l’art. 3, comma 1, D.Lgs. n. 23/2015, nella parte in cui determina l’indennità in un «importo pari a due mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio», non realizza un equilibrato componimento degli interessi in gioco: la libertà di organizzazione dell’impresa da un lato e la tutela del lavoratore ingiustamente licenziato dall’altro.

Con il prevedere una tutela economica che può non costituire un adeguato ristoro del danno prodotto, nei vari casi, dal licenziamento, né un’adeguata dissuasione del datore di lavoro dal licenziare ingiustamente, la disposizione censurata comprime l’interesse del lavoratore in misura eccessiva, al punto da risultare incompatibile con il principio di ragionevolezza e contrastare con il diritto e la tutela del lavoro, sanciti dagli articoli 4 e 35 della Costituzione.

La previsione legislativa in questione viola anche gli artt. 76 e 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 24 della Carta sociale europea: tale articolo prevede che, per assicurare l’effettivo esercizio del diritto a una tutela in caso di licenziamento, le parti contraenti si impegnano a riconoscere «il diritto dei lavoratori licenziati senza un valido motivo, ad un congruo indennizzo o altra adeguata riparazione».

E’, quindi, costituzionalmente illegittimo l’art. 3, comma 1, del D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 23 (Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183) – sia nel testo originario sia nel testo modificato dall’art. 3, comma 1, del D.L. 12 luglio 2018, n. 87 (Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese), convertito, con modificazioni, nella Legge 9 agosto 2018, n. 96 – limitatamente alle parole «di importo pari a due mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio».

Indennità di licenziamento. Primo criterio l'anzianità di servizio

Nel rispetto dei limiti, minimo e massimo, dell’intervallo in cui va quantificata l’indennità spettante al lavoratore illegittimamente licenziato, il giudice terrà conto innanzitutto dell’anzianità di servizio – criterio che è prescritto dall’art. 1, comma 7, lett. c) della legge n. 184/2013 e che ispira il disegno riformatore del D.Lgs. n.23/2015 – nonché degli altri criteri desumibili in chiave sistematica dalla evoluzione della disciplina limitativa dei licenziamenti (numero dei dipendenti occupati, dimensioni dell’attività economica, comportamento e condizioni delle parti).

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