Lo stato di disoccupazione normativamente rilevante ai fini del diritto all'indennità di disoccupazione non equivale alla totale mancanza di ogni attività lavorativa, ma piuttosto alla percezione di redditi di importo inferiore alla soglia minima imponibile per legge.
Così si è pronunciata la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 26027 del 17 ottobre 2018, contro l’INPS il quale sosteneva, invece – a proposito di una lavoratrice che, per effetto della cessazione di uno dei due rapporti che aveva stipulato per il tramite dell'agenzia somministratrice, era venuta a trovarsi, senza sua colpa, in una situazione economica che non le garantiva il raggiungimento della soglia legale del minimo imponibile - che l'indennità di disoccupazione, sia coi requisiti normali che con quelli ridotti, è prevista dall'ordinamento previdenziale solo a favore di coloro che involontariamente non siano più titolari di un rapporto di lavoro.
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