Indipendentemente dalla natura degli emolumenti e dalla complessità dell'iter di liquidazione, è sufficiente che in presenza e in attuazione di contratto collettivo, anche decentrato, l'erogazione degli emolumenti avvenga in un periodo d'imposta successivo rispetto a quello cui gli emolumenti stessi si riferiscono per realizzare le condizioni per l'applicazione della tassazione separata.
A specificarlo è l’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 243 del 13 aprile 2021.
In base al principio di cassa, sancito dall'art. 51 del Dpr. 917/1986 (TUIR), disciplinante la determinazione del reddito di lavoro dipendente, le somme e i valori percepiti dai lavoratori dipendenti sono imputati al periodo d'imposta in cui entrano nella disponibilità di questi ultimi.
Data la progressività delle aliquote IRPEF, l'art. 17, co. 1, lett. b), del TUIR prevede che sono soggetti a tassazione separata gli emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti (cd. cause giuridiche), o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti (cd. situazioni di fatto).
Affinché possa trovare applicazione la predetta modalità di tassazione è necessario, in primis, che gli emolumenti siano corrisposti in un periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata prestata l'attività lavorativa e che, inoltre, detto ritardo:
oppure,
Conseguentemente, la tassazione separata non può trovare applicazione:
oppure,
Sulla base di quanto illustrato, pertanto, indipendentemente dalla natura degli emolumenti e dalla complessità dell'iter di liquidazione, per l’Agenzia delle Entrate è sufficiente che in presenza e in attuazione di contratto collettivo, anche decentrato, l'erogazione degli emolumenti avvenga in un periodo d'imposta successivo rispetto a quello cui gli emolumenti stessi si riferiscono per realizzare le condizioni per l'applicazione della tassazione separata.
Ciò considerato, in relazione alla fattispecie in esame, si è dell'avviso che le indennità connesse a prestazioni lavorative relative al periodo d'imposta 2019, siano da assoggettare a tassazione separata, ai sensi dell'art. 17, co. 1, lett. b), del TUIR, dal momento che sono state corrisposte in un periodo d'imposta successivo (2020) rispetto a quello di maturazione (2019), per una causa giuridica sopravvenuta, ovvero in esecuzione dell'"Accordo di contrattazione collettiva integrativa" sottoscritto nel 2020.
In altre parole, il ritardo nella corresponsione è dovuta al sopraggiungere di una causa giuridica che, come precisato, costituisce presupposto per l'applicazione della tassazione separata, senza necessità di un'analisi sulle ragioni che hanno determinato l'erogazione in un periodo d'imposta successivo rispetto a quello di maturazione delle somme.
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