Indennità “Decreto Sostegni-bis”, come presentare domanda di riesame

Pubblicato il 19 ottobre 2021

Entro il 7 novembre 2021, i lavoratori autonomi oppure dipendenti ma stagionali oppure occupati nel settore dello spettacolo possono presentare domanda di riesame degli esiti delle istanze di erogazione delle indennità una tantum Covid-19. L’indennità, in particolare, riguarda il “Decreto Sostegni-bis” pari a 1.600 euro.

A specificarlo è l’INPS, con il messaggio n. 3530 del 18 ottobre 2021.

Indennità una tantum 1.600 euro, campo di applicazione

L’indennità una tantum è rivolta alle seguenti categorie di lavoratori impattate dall’emergenza epidemiologica da COVID-19:

È altresì prevista la concessione di un’indennità una tantum pari a:

Una tantum stagionali, esiti delle domande

Gli esiti della domanda e le relative motivazioni sono consultabili sul sito dell’INPS avvalendosi del servizio denominato “Indennità Covid-19 (decreto Sostegni Bis 2021)”, alla voce “Esiti”, sia da parte del Patronato sia da parte del cittadino con le proprie credenziali.

Indennità Covid-19, riesame delle domande respinte

Il termine, da considerarsi non perentorio, per proporre il riesame è fissato al 7 novembre 2021.

L’utente può inviare la documentazione attraverso il link “Esiti” nella stessa sezione del sito INPS in cui è stata presentata la domanda “Indennità COVID-19 (Decreto Sostegni Bis 2021)”, tramite l’apposita funzionalità che provvede a esporre i motivi di reiezione e consente di allegare i documenti richiesti per il riesame.

Altra modalità di invio della documentazione alla Struttura territoriale di competenza è la casella di posta istituzionale dedicata, denominata “riesamebonus600.nomesede@inps.it”, istituita per ogni Struttura territoriale INPS.

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