Entro il 7 novembre 2021, i lavoratori autonomi oppure dipendenti ma stagionali oppure occupati nel settore dello spettacolo possono presentare domanda di riesame degli esiti delle istanze di erogazione delle indennità una tantum Covid-19. L’indennità, in particolare, riguarda il “Decreto Sostegni-bis” pari a 1.600 euro.
A specificarlo è l’INPS, con il messaggio n. 3530 del 18 ottobre 2021.
L’indennità una tantum è rivolta alle seguenti categorie di lavoratori impattate dall’emergenza epidemiologica da COVID-19:
È altresì prevista la concessione di un’indennità una tantum pari a:
Gli esiti della domanda e le relative motivazioni sono consultabili sul sito dell’INPS avvalendosi del servizio denominato “Indennità Covid-19 (decreto Sostegni Bis 2021)”, alla voce “Esiti”, sia da parte del Patronato sia da parte del cittadino con le proprie credenziali.
Il termine, da considerarsi non perentorio, per proporre il riesame è fissato al 7 novembre 2021.
L’utente può inviare la documentazione attraverso il link “Esiti” nella stessa sezione del sito INPS in cui è stata presentata la domanda “Indennità COVID-19 (Decreto Sostegni Bis 2021)”, tramite l’apposita funzionalità che provvede a esporre i motivi di reiezione e consente di allegare i documenti richiesti per il riesame.
Altra modalità di invio della documentazione alla Struttura territoriale di competenza è la casella di posta istituzionale dedicata, denominata “riesamebonus600.nomesede@inps.it”, istituita per ogni Struttura territoriale INPS.
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