La Corte di Cassazione, Sezione lavoro, con ordinanza interlocutoria n. 9731 del 18 aprile 2017, rimette al primo Presidente la decisione di affidare alle Sezioni Unite la questione relativa al trattamento economico dei lavoratori in trasferta rispetto a quello dei trasfertisti.
In altri termini, saranno le Sezioni Unite a chiarire l'ammontare dei contributi dovuti sulle indennità corrisposte ai dipendenti che prestano la loro opera al di fuori della sede dell'impresa, stabilendo se la regola secondo la quale tali indennità concorrono a formare il reddito nella misura del 50% del loro ammontare debba applicarsi soltanto nel caso in cui la corresponsione della stessa indennità abbia carattere continuativo o meno.
La vicenda trae origine dal ricorso proposto da un imprenditore contro l’Inps, che rivendicava il pagamento dei contributi sul 50% delle somme corrisposte ai dipendenti a titolo di indennità di trasferta e, dunque, considerate dal datore di lavoro escluse dal reddito di lavoro subordinato.
Nello stabilire se i lavoratori potessero essere considerati in trasferta oppure trasfertisti, in quanto addetti a lavori di impiantistica in cantieri itineranti e l’indennità loro corrisposta nei giorni di svolgimento dell'attività nei cantieri fosse da considerare come indennità corrisposta a lavoratori trasfertisti (articolo 51, comma 6, Tuir), la Cassazione fa presente che - al fine di risolvere il contrasto che si è formato in giurisprudenza sulla materia - è entrato in vigore l’articolo 7-quinquies del Dl 193/2016, che ha fornito un’interpretazione autentica e, quindi, retroattiva, del comma 6 dell’articolo 51 del Tuir.
Il Dl 193/2016, oltre a prevedere i requisiti necessari per far rientrare i lavoratori nella definizione di trasfertista, sancisce anche che in caso di mancata contestualità dei requisiti previsti non si applica il comma 6 del suddetto articolo e, di conseguenza, l'esclusione del 50% delle somme erogate, bensì il comma 5 dell'articolo 51, che prevede l'esclusione di tali indennità da tassazione e contribuzione entro i limiti stabiliti dallo stesso comma 5.
La Corte sottolinea nell'ordinanza 9731/2017, però, che il nuovo articolo 7-quinquies del Dl 193/2016 non può considerarsi una norma di interpretazione autentica, in quanto non si limita a chiarire il senso del preesistente articolo 51, comma 6, del Tuir oppure a scegliere uno dei possibili sensi da attribuire ad esso, ma, piuttosto, sembra avere un valore innovativo.
Infatti, dato che la cosiddetta norma d’interpretazione autentica pone il requisito dell’indennità in misura fissa, senza distinzione fra i giorni in cui il dipendente si è recato o meno in trasferta, la Cassazione considera innovativa la norma contenuta nell’articolo 7-quinquies e non più ormai di interpretazione autentica, pertanto il suo dettato è da considerarsi valido solo per il futuro e non più con carattere retroattivo.
Viene, così, rinviato alle Sezioni Unite il compito di decidere se la norma del Dl n. 193/2016 può avere carattere retroattivo.
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