Con messaggio n. 3632 del 28 maggio 2015, l’INPS ha fornito ulteriori chiarimenti su aspetti procedurali ed amministrativi relativi all’erogazione dell’indennità di tirocinio nell’ambito Italiano di attuazione della c.d. "Garanzia Giovani".
Domanda di prestazione ASpI/MiniASpI o NASPI
Chiarisce l’Istituto che, qualora sia presente una domanda di prestazione ASpI/MiniASpI o NASPI:
se l’importo dell’indennità di tirocinio è inferiore o uguale all’ASPI, Mini ASPi o NASPI, l’indennità di tirocinio non viene pagata e viene erogata l’ASpI o la Mini-ASpI o la NASPI;
se l’importo dell’indennità di tirocinio è superiore all’importo dell’indennità di ASpI o Mini ASpI o NASPI, l’Istituto eroga la differenza solo se superiore a 10 euro in quanto non è possibile effettuare pagamenti inferiori a tale importo.
Tirocinanti residenti fuori dalla Regione che ha avviato il tirocinio
L’INPS fa presente che, nelle ipotesi di attivazione di un tirocinio da parte di una Regione nei confronti di un giovane residente in una diversa Regione, la Regione che ha attivato il Tirocinio è quella competente a trasmettere il nominativo del tirocinante.
Pertanto la domanda di tirocinio verrà automaticamente assegnata alla struttura INPS del capoluogo delle Regione che ha attivato il tirocinio e che ha comunicato il nominativo; all’istruttoria della domanda nonché al pagamento dell’indennità, dovrà provvedere la Struttura INPS del capoluogo di Regione dove il tirocinante svolge il tirocinio.
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