Con risoluzione n. 168 de 25 novembre 2005, le Entrate sostengono che le indennità versate per la cessazione di rapporti d'agenzia, per la parte non soggetta a rivalsa, non rientrino tra i costi deducibili extracontabilmente in deroga al principio della preventiva imputazione a conto economico. All'impresa è consentito solo dedurre gli accantonamenti ai fondi per le indennità di fine rapporto nei limiti delle quote maturate conformemente alle disposizioni di legge e di contratto regolanti il rapporto di lavoro.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".