Indennità di esproprio non più condizionata dalla dichiarazione Ici
Pubblicato il 23 dicembre 2011
La Corte costituzionale, con
sentenza n. 338 del 22 dicembre 2011, si è pronunciata su di una questione di legittimità costituzionale sollevata dalle Sezioni unite civili di Cassazione e relativa alla disposizione dell’articolo 16, primo comma, del Decreto legislativo n. 504 del 1992, “
nella parte in cui impone la riduzione della indennità di espropriazione delle aree fabbricabili, in relazione all’obbligo di dichiarazione (iniziale) o denuncia (per le variazioni) ICI (articolo 10 del Decreto legislativo n. 504 del 1992, vigente ratione temporis)” prevedendo, quindi, che l'indennizzo per i proprietari espropriati di aree edificabili non possa superare il valore Ici dichiarato dagli stessi proprietari.
Tale disposizione, nell'interpretazione finora vigente, andava a condizionare la quantificazione dell'indennità all'originario comportamento tenuto ai fini tributari dall'espropriato in quanto, in assenza di una dichiarazione Ici o per indicazione di un valore irrisorio, l'indennità si sarebbe potuta azzerare per carenza del valore di riferimento.
La Consulta, anche alla luce delle sopravvenute pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo – si segnala, su tutte, la sentenza relativa alla causa Scordino n. 36815/97 con cui l'indennizzo, in caso di esproprio per pubblica utilità, era stato identificato col valore venale del bene - ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma per violazione degli articoli 42, terzo comma e 117, primo comma della Costituzione, con riferimento a quanto indicato dal citato art. 1 del protocollo addizionale Cedu, in quanto
“non contempla alcun meccanismo che, in caso di omessa dichiarazione/denuncia Ici, consenta di porre un limite alla totale elisione di tale indennità, garantendo comunque un ragionevole rapporto tra il valore venale del suolo espropriato e l'ammontare dell'indennità”.
Conseguentemente, è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale anche dell’articolo 37, comma 7, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001, che disciplina la riduzione dell’indennità a decorrere dal 30 giugno 2003.