L’agenzia delle Entrate, con la circolare n. 42 del 7 luglio 2007, interviene nell’ambito delle indennità degli agenti di commercio precisando che gli accantonamenti operati dalle società ai fini dell’indennità suppletiva di clientela, riconosciuta agli agenti ed ai rappresentanti di commercio nel caso dello scioglimento anticipato del contratto per volontà della società, sono deducibili solo nell’esercizio in cui l’indennità viene effettivamente corrisposta. La precisazione muove dall’orientamento consolidato della Cassazione sulla deducibilità degli accantonamenti ai fondi, ai fini della determinazione del reddito di impresa. La nuova circolare modifica i dettami della pregressa risoluzione della stessa Agenzia del 9 aprile cui si ammetteva la deducibilità dell’accantonamento ai fondi per l’indennità di cessazione del rapporto di agenzia nei limiti dell’importo massimo previsto dal C.c., orientamento non più sostenibile alla luce delle recenti sentenze di Cassazione in merito. Infatti, l’attribuzione dell’indennità in tema è un costo meramente eventuale e quindi non è accantonabile fiscalmente, ma va considerata come componente negativo e deducibile solo nell’esercizio in cui venga concretamente corrisposta.
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