Secondo l’agenzia delle Entrate, come espresso nella circolare n. 43 datata 9 luglio, le indennità di occupazione senza titolo sono assimilabili al risarcimento del danno subito dal proprietario oppure ad un canone di locazione, di conseguenza, ai fini dell’imposta di registro, sono tassabili con l’aliquota al 2% propria delle locazioni o con quella residuale del 3%. In particolare, se il pagamento ha natura risarcitoria, per situazioni cui faranno seguito azioni giudiziarie da parte del proprietario, l’imposta di registro del 3% deve essere applicata all’indennità corrisposta; se invece il pagamento viene eseguito per un’occupazione cui non si oppone il proprietario, alla quale dunque non seguiranno azioni giudiziarie, deve essere applicata l’aliquota del 2%, poiché le indennità versate sono assimilabili al corrispettivo pattuito.
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