Impresa agricola familiare, indeducibili i contributi

Pubblicato il 17 luglio 2019

Non possono essere oggetto di deduzioni dal reddito complessivo del collaboratore familiare dell'impresa agricola, i contributi previdenziali versati dal titolare dell’impresa e rimborsati dal contribuente istante. La motivazione risiede nell’assenza di una disciplina esplicita del diritto di “rivalsa” sulle somme previdenziali versate a favore del dipendente dalle aziende che lavorano nell’agricoltura.

Il chiarimento è giunto dall’Agenzia delle Entrate, con l’interpello n. 248 del 16 luglio 2019, escludendo dunque l’applicazione dell’art. 10, co. 1, lett. e), del Dpr. n. 917/1986 (cd. Tuir).

Contributi INPS nell’impresa agricola familiare, sono deducibili dal reddito?

Il quesito riguarda un collaboratore familiare di un’impresa agricola, che chiede se può dedurre dal reddito complessivo i contributi INPS versati integralmente dal titolare dell’impresa - anche per la quota di spettanza del collaboratore – successivamente rimborsati al titolare dell’azienda.

La domanda nasce dal fatto che il collaboratore familiare, in sede di presentazione della propria dichiarazione dei redditi (Mod. 730), si è visto negare dal CAF l'apposizione del visto di conformità, in quanto i contributi pagati per i collaboratori agricoli sono considerati oneri dell’impresa che restano a carico dell'imprenditore, concorrendo a determinare il reddito agrario, al pari dei contributi pagati per i dipendenti dell'impresa agricola.

Contributi INPS nell’impresa agricola familiare, l’Agenzia delle Entrate esclude la deduzione

Per rispondere al quesito posto, l’Agenzia delle Entrate richiama in primis l’art. 10, co. 1, lett. e), del Dpr. n. 917/1986 (cd. Tuir), che prevede la deduzione dal reddito complessivo dei “contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, nonché quelli versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, ivi compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi”.

Nell’ambito di un’impresa agricola familiare, la L. n. 233/1990 dispone che sia il titolare dell'impresa artigiana o commerciale a dover versare i contributi per sé e per i coadiuvanti e coadiutori, salvo diritto di rivalsa.

Al riguardo, le istruzioni al Modello Redditi PF chiariscono che, in caso di contributi corrisposti per conto di altri, e sempre che la legge preveda l’esercizio del diritto di rivalsa, la deduzione spetta alla persona per conto della quale i contributi sono versati. Quindi, poiché per legge il titolare ha diritto di rivalsa sui collaboratori stessi, sono questi ultimi che potranno portare in deduzione i contributi versati nel caso in cui il titolare dell’impresa artigiana o commerciale abbia effettivamente esercitato detta rivalsa.

Tuttavia, l'assenza di una disciplina esplicita del diritto di “rivalsa” dei contributi previdenziali versati dai titolari di imprese familiari in agricoltura in favore dei collaboratori/coadiutori, non consente il riconoscimento della deducibilità IRPEF di tali contributi, sia da parte dell'imprenditore agricolo che del familiare collaboratore.

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