Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato

Pubblicato il 14 ottobre 2016

A seguito di richiesta di parere avanzata da una DTL, il Ministero del Lavoro, con nota prot. n. 18746 dell’11 ottobre 2016, si è pronunciato sulla corretta determinazione della sanzione amministrativa di cui all’art. 316 ter c.p. (indebita percezione di erogazioni a danno dello stato), alla luce del recente orientamento della Cassazione Penale (sent. n. 4404/2016) secondo il quale: “il reato si consuma nel momento in cui il datore di lavoro provvede a versare all’Inps - sulla base dei dati indicati sui modelli DM10 - i contributi ridotti per effetto del conguaglio cui non aveva diritto, venendo così a percepire indebitamente l’erogazione dell’ente pubblico”

Alla luce di tale orientamento, sembra superata anche la questione inerente la qualificazione della fattispecie in esame come reato di truffa ex art. 640 bis c.p., atteso che la condotta di cui all’art. 316 ter c.p. - che, ricorda il Ministero, può consistere nell’utilizzo o nella presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero nell'omissione di informazioni dovute - non determina obbligatoriamente un’induzione in errore o un danno per l’ente pubblico.

I reati di cui all’artt. 640 bis e 316 ter c.p. vengono, infatti, posti dalla giurisprudenza di legittimità in rapporto di sussidiarietà e non di specialità, per cui il residuale e meno grave delitto di cui all'art. 316 ter c.p., si configura solo laddove la condotta difetti degli elementi costituitivi della truffa.

Inoltre, chiarisce la nota, ai fini dell’integrazione dell’ipotesi di illecito amministrativo occorre tener conto non più della somma indebita complessivamente percepita dal beneficiario, ma di quella allo stesso mensilmente corrisposta.

Quindi, se il conguaglio indebito si è realizzato in più mensilità, si configureranno tanti reati - in concorso materiale - quanti sono i mesi interessati, per i quali, secondo la giurisprudenza di legittimità, troverà comunque applicazione la continuazione ai sensi dell’art. 81, cpv c.p.

Stante quanto sopra la nota n. 18746/2016 ha, quindi, specificato che il funzionario che accerti la violazione amministrativa, può contestarla e notificarla, ai sensi degli artt. 14 e segg. della Legge n. 689/81, rispettando, al contempo, la disposizione che limita l’importo massimo della sanzione applicabile - stabilita da un minimo di € 5.164 ad un massimo di € 25.822 - al triplo del beneficio conseguito.

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