Incremento dell’integrazione per i CdS. Istruzioni INPS

Pubblicato il 03 agosto 2015

L’art. 2 bis, Legge n. 11/2015, ha prorogato per l'anno 2015 l'ammontare del trattamento di integrazione salariale relativo ai contratti di solidarietà nella misura del 10% della retribuzione persa a seguito della riduzione di orario, nel limite di 50mln di euro.

Tale stanziamento è stato incrementato di 150mln di euro dalla Legge n. 109/15, di conversione del D.L. n. 65/15, e il Ministero del lavoro, con nota n. 14/15063 del 22.07.2015, ha precisato che nel limite massimo di 150mln di euro, il trattamento di integrazione salariale per contratti di solidarietà è aumentato nella misura del 10% della retribuzione persa a seguito della riduzione dell’orario di lavoro, relativamente ai periodi di competenza dell’anno 2015.

Le risorse devono essere destinate in via prioritaria ai trattamenti dovuti nell’anno 2015 in forza di contratti di solidarietà, anche di proroga, stipulati nell’anno 2014.

Stante quanto sopra, l’INPS, con messaggio n. 5100 del 31 luglio 2015, ha comunicato che, per consentire l’esatto monitoraggio della spesa effettiva relativa alla maggiorazione in questione, le aziende destinatarie di contratti di solidarietà dovranno esporre mensilmente nel flusso UniEmens gli importi riferiti all’anno 2015.

Il ritardo nell’esposizione dei suddetti dati potrà comportare l’impossibilità per l’azienda di ottenere il conguaglio una volta esaurite le risorse finanziarie stanziate.

Seguono le istruzioni operative su come dovranno operare i datori di lavoro ai fini della compilazione del flusso UniEmens.

Inoltre, l’Istituto ha evidenziato che, in conseguenza del contingentamento delle risorse finanziarie e dell’obbligo di monitoraggio mensile delle stesse, le operazioni di recupero della maggiorazione del 10% riferita a periodi del 2015 antecedenti al 31 luglio 2015 (data di pubblicazione del messaggio) dovranno essere effettuate con una delle denunce contributive relative ai periodi di “luglio” o “agosto 2015”.

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