E' incostituzionale il blocco dell’avanzo di amministrazione e del FPV

Pubblicato il 18 maggio 2018

La Consulta ha dichiarato l’incostituzionalità del blocco dell’avanzo di amministrazione e del fondo pluriennale vincolato (FPV) degli enti territoriali a partire dal 2020.

Lo ha fatto con sentenza n. 101 del 17 maggio 2018, accogliendo i giudizi di legittimità costituzionale promossi dalla Provincia autonoma di Bolzano, dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e dalla Provincia autonoma di Trento.

Oltre alla declaratoria di illegittimità costituzionale in oggetto, che ha effetto nei confronti di tutti gli enti territoriali, nella medesima decisione sono state dichiarate incostituzionali altre due disposizioni della Legge di bilancio 2017 (Legge n. 232/2016) e che riguardano, rispettivamente, la spettanza allo Stato dei proventi delle sanzioni a carico degli enti locali delle Province autonome di Trento e di Bolzano e del Friuli Venezia Giulia nonché il mancato conguaglio IMU in favore del Friuli Venezia Giulia.

Rilievi di incostituzionalità 

Nel comunicato con cui l’Ufficio stampa della Corte costituzionale informa della pronuncia, viene spiegato che la censura di incostituzionalità ha riguardato, in primo luogo, l’articolo 1, comma 466, della Legge n. 232/2016 “nella parte in cui stabilisce che, a partire dal 2020, ai fini della determinazione dell’equilibrio del bilancio degli enti territoriali, le spese vincolate provenienti dai precedenti esercizi debbano trovare finanziamento nelle sole entrate di competenza” e nella parte “in cui non prevede che l’inserimento dell’avanzo di amministrazione e del fondo pluriennale vincolato nei bilanci dei medesimi enti territoriali abbia effetti neutrali rispetto alla determinazione dell’equilibrio dell’esercizio di competenza”.

In proposito, la Corte costituzionale aveva già dato un’interpretazione adeguatarice delle precedenti disposizioni della legge rinforzata in tema di avanzo di amministrazione e di FPV, attraverso la quale era stato affermato un regime di disponibilità di queste risorse economiche per gli enti territoriali titolari. La norma sopravvenuta, quindi, – si legge nella nota – “è entrata esplicitamente in contrasto con tale interpretazione, andando in tal modo a confliggere con gli artt. 81, 97 e 119 della Costituzione”.

Per i giudici costituzionali, con la preclusione all’utilizzo delle quote di avanzo verrebbe mutata la “sostanza costituzionale” del cosiddetto pareggio, configurandolo come “attivo strutturale inertizzato”, ossia “inutilizzabile per le destinazioni già programmate e, in quanto tale, costituzionalmente non conforme agli articoli 81 e 97 della Costituzione”.

Le ulteriori declaratorie di illegittimità costituzionale hanno riguardato, a seguire, l’articolo 1, comma 475, lettere a) e b), della medesima Legge n. 232/2016, nella parte “in cui prevede che gli enti locali delle Province autonome di Trento e di Bolzano e della Regione Friuli-Venezia Giulia sono tenuti a versare l’importo della sanzione per il mancato conseguimento dell’obiettivo di finanza pubblica al bilancio dello Stato anziché a quello delle suddette autonomie speciali”.

Per finire, l’illegittimità costituzionale ha investito l’articolo 1, comma 519, della Legge citata.

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