Incostituzionale la Legge regionale in contrasto con la competenza dello Stato in tema di sicurezza

Pubblicato il 07 maggio 2010
La Consulta, con sentenza n. 167 del 6 maggio, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli articoli 8, comma 6;15, comma 1; 18, comma 4, della Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 29 aprile 2009, n. 9, in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale.

In primo luogo, sarebbero incostituzionali, per contrasto col principio della competenza esclusiva statale in tema di sicurezza pubblica, le norme regionali in forza delle quali alla polizia locale, nell’esercizio delle funzioni di pubblica sicurezza previste dalla normativa statale, viene affidato il presidio del territorio tra i suoi compiti primari, al fine di garantire, in concorso con le forze di polizia dello Stato, la sicurezza urbana degli ambiti territoriali di riferimento, nonché la previsione secondo cui gli agenti della polizia locale, gli ispettori e i commissari della polizia locale sono considerati agenti di polizia giudiziaria. Incostituzionale anche la previsione che consente agli addetti alla polizia locale che espletano i servizi di vigilanza, protezione degli immobili di proprietà dell’ente locale e dell’armeria del Corpo o Servizio, quelli notturni e di pronto intervento, di essere muniti di armi.
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