Incongruenze non giustificate nelle operazioni di vendita immobiliare. Ok all’accertamento induttivo

Pubblicato il 14 febbraio 2012 Con ordinanza n. 1972 depositata lo scorso 10 febbraio 2012, la Corte di cassazione ha confermato la decisione con cui i giudici di merito avevano ritenuto legittimo un accertamento induttivo Iva disposto dall’Agenzia delle entrate nei confronti di un’impresa immobiliare di Milano per aver venduto degli immobili al di sotto del prezzo di mercato e dei costi della zona.

Nella specie, era stata rilevata una grave incongruenza tra i ricavi contabilizzati delle operazioni di vendita immobiliare ed i ricavi ragionevolmente ritraibili dalle condizioni di esercizio della specifica attività, “il tutto in presenza d'incongruenze intrinseche (prezzi/mq) ed estrinseche (mutui)”.

Secondo la Corte, in definitiva, è legittimo che l’Ufficio, in presenza di condotte che, come quelle in esame, non siano economicamente giustificate, quali “l'antieconomicità di comportamenti imprenditoriali che il contribuente non spieghi in alcun modo e siano in conflitto con i criteri della ragionevolezza”, proceda alla rettifica dell’imposta dovuta.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Porti - Accordo di rinnovo del 18/11/2024

22/11/2024

CCNL Comunicazione artigianato - Ipotesi di accordo del 18/11/2024

22/11/2024

Ccnl Porti. Rinnovo

22/11/2024

Comunicazione artigianato. Rinnovo

22/11/2024

CCNL Terziario Confesercenti - Accordo integrativo del 4/11/2024

22/11/2024

Società di ingegneria: validi i contratti con soggetti privati post 1997

22/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy