Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) ha chiarito nel Pronto Ordini n. 100/2024 i criteri per valutare l’incompatibilità tra l’esercizio della professione di commercialista e il ruolo di socio di maggioranza e presidente del CdA di una Srl. Il principio fondamentale ribadito dal Consiglio è che la sostanza deve prevalere sulla forma.
Secondo il CNDCEC, la semplice detenzione di una quota di maggioranza in una società di capitali non comporta automaticamente incompatibilità con l’esercizio della professione. Tuttavia, se il commercialista ricopre anche il ruolo di amministratore con poteri gestionali ampi, la situazione potrebbe configurare un’attività d’impresa incompatibile.
Nel caso specifico esaminato nel Pronto Ordini 100/2024, la professionista detiene il 90% delle quote ed è Presidente del CdA, con amministrazione in forma congiunta con gli altri amministratori. La compatibilità deve essere valutata analizzando i seguenti elementi:
Il CNDCEC sottolinea che non basta analizzare le cariche formalmente attribuite, ma occorre verificare il reale potere gestionale del commercialista all’interno della società. Anche se il CdA opera in forma congiunta, ciò che rileva è il ruolo effettivo del commercialista nelle decisioni aziendali.
Il Pronto Ordini 100/2024 ribadisce che l’incompatibilità tra la professione di commercialista e il ruolo di socio-amministratore di una Srl non si determina solo sulla base della carica ricoperta, ma sulla valutazione sostanziale del potere decisionale effettivo. Gli Ordini territoriali devono quindi esaminare caso per caso, tenendo conto del concreto esercizio del potere gestionale e della struttura societaria.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".