La Consob, con una comunicazione datata 13 febbraio 2008, è intervenuta sul tema dell’“incompatibilità”, evidenziando alcune situazioni che potrebbero compromettere l’indipendenza del sindaco, del componente del servizio di sorveglianza o del comitato per il controllo di gestione. La comunicazione individua quattro ipotesi che danno luogo ad una stabile e continuativa relazione professionale, precisando che assumono rilevanza in termini di incompatibilità in presenza di clausole di esclusività o di attrazione totale dell’intera attività professionale dei soggetti. In questi casi la suddivisione degli utili da attività svolta tra i componenti concretizza i rapporti di natura patrimoniale e questo costituisce una distinta causa di ineleggibilità sulla cui esistenza non è necessario indagare laddove il rapporto tra sindaco e amministratore sia già riconducibile tra quelli di natura professionale.
La Finanziaria 2008 stabilisce che al collegio sindacale che non assolve alcuni dei suoi doveri potranno essere contestate responsabilità nei confronti della società, dei terzi, dei soci e anche del Fisco.
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