Incompatibilità avvocato – dipendente pubblico. Rinvio alla Consulta
Pubblicato il 28 febbraio 2012
Con ordinanza n.
2929 del 2012, la Corte di cassazione ha dichiarato non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della legge 339/2003, articoli 1 e 2, nella parte in cui non prevedono che il regime di incompatibilità stabilito dall'articolo 1 non si applichi ai dipendenti pubblici a tempo parziale ridotto non superiore al 50% del tempo pieno, già iscritti negli albi degli avvocati.
Contestualmente, la Corte ha provveduto a sospendere il provvedimento con cui il Consiglio nazionale forense aveva disposto la cancellazione dall'albo nei confronti di un legale che aveva iniziato a lavorare come dipendente pubblico part time.