Incompatibilità alleggerite e ripresa dei processi tributari

Pubblicato il 09 settembre 2011 Il testo del Disegno di legge di conversione del decreto 138/2011, ha alleggerito, rispetto alle previsioni contenute nel Decreto Legge 98/11, i limiti concernenti le incompatibilità relative ai liberi professionisti che intendano ricoprire il ruolo di giudici tributari; in particolare, viene ora previsto che l'esclusione sia operativa solo in presenza sia dell'iscrizione all'Albo che dell'esercizio, in forma individuale o associata, di attività specifiche di consulenza, quali la tenuta di scritture contabili, la redazione di bilanci, l'assistenza o la rappresentanza tanto di contribuenti singoli quanto di società di riscossione dei tributi o di altri enti impositori.

Per quel che riguarda l'incompatibilità riferita ai gradi di parentela, l'incarico di giudici tributari è escluso per i coniugi o conviventi, affini e parenti fino al secondo grado che risultino iscritti ad albi professionali e che esercitino attività in ambito tributario nella regione e nelle province confinanti in cui ha sede la Ctp, o nella regione e in quelle confinanti in cui si trova la Commissione di secondo grado.

Nell'imminenza della ripresa, dopo il periodo delle ferie giudiziarie, delle attività processuali tributarie, si segnala che le controversie con valore non superiore alle 20.000 euro, per effetto della recente manovra economica, non riprenderanno fino al 30 giugno 2012 in considerazione dell'apposita sospensione ope legis prevista ai fini della definizione delle liti. Anche se in linea generale detta sospensione dovrebbe operare d'ufficio, sarà onere della parte interessata, qualora la data dell'udienza sia stata comunque fissata, chiedere il rinvio della trattazione della controversia con apposita istanza.
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