si occupa del mandato d’arresto europeo, tanto che ora potrebbe essere proprio a rimuovere uno degli ostacoli principali che, in questi primi mesi di applicazione della normativa, ha impedito di dare corso in Italia a richieste di consegna provenienti dalle autorità giudiziarie dei Paesi Ue. d’appello di Venezia ha, infatti, sollevato la questione di legittimità costituzionale di quella parte della legge 69/05 (possibile conflitto con gli articoli 11 e 17 della Costituzione), che esclude l’assenso all’esecuzione nei confronti di tutti quei Paesi che non prevedono nel loro ordinamento limiti massimi al periodo di custodia cautelare.
Sempre ha poi stabilito che il detenuto ha diritto a far valere in giudizio le pretese nascenti dalla prestazione di attività lavorativa; come pure lo stesso, e la sua controparte, devono avere diritto a un procedimento giurisdizionale basato sul contraddittorio. Di fatti, ha bocciato l’ordinamento penitenziario nella parte in cui (legge 354/75, art. 69, sesto comma) prevede la competenza del magistrato di sorveglianza sui reclami dei detenuti e degli internati concernenti l’osservanza delle norme riguardanti l’attribuzione della qualifica lavorativa, la remunerazione, lo svolgimento della attività di tirocinio e di lavoro e le assicurazioni sociali.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".