Incertezza interpretativa: niente sanzioni al contribuente

Pubblicato il 24 luglio 2020

In presenza di una situazione di incertezza interpretativa rilevante, idonea a ingenerare un affidamento tutelabile, non vanno applicate sanzioni interessi moratori al contribuente che si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione finanziaria, come nel caso di risoluzioni.

E’ l'assunto ribadito dai giudici della Sezione tributaria civile della Cassazione, nel testo dell’ordinanza n. 15597 del 22 luglio 2020.

Alla luce di questo principio, è stata confermata una statuizione di merito che, in punto di sanzioni, aveva escluso l’applicabilità delle medesime nei confronti di una società contribuente, oppostasi ad un atto di contestazione in materia di IVA.

Rispetto all’obbligazione tributaria oggetto del giudizio, per contro, gli Ermellini hanno ribaltato il verdetto della CTR e riconosciuto che la sentenza impugnata, nell’escludere il diritto dell'Amministrazione al ripristino del credito utilizzato in eccedenza, aveva violato le disposizioni sul limite massimo dei crediti d'imposta e dei contributi che possono essere compensati per ciascun periodo d'imposta.

Risoluzione idonea a creare situazione di incertezza? Sanzioni e interessi esclusi

Relativamente alle sanzioni, invece - per come anticipato - la Cassazione ha respinto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, riconoscendo che la risoluzione a cui la contribuente aveva fatto riferimento – nella specie, la Risoluzione 218/E/2003 - si profilava come effettivamente idonea a generare una situazione di incertezza interpretativa rilevante e, dunque, a ingenerare un affidamento tutelabile, contenendo la seguente netta affermazione: "non concorrono alla determinazione di questo limite ... i crediti trimestrali derivanti dalle liquidazioni periodiche IVA”.

La decisione impugnata, sul punto, doveva pertanto dirsi corretta nella parte in cui aveva riconosciuto la buona fede della contribuente limitatamente all'irrogazione delle sanzioni e all'applicazione degli interessi, ravvisando una causa di non punibilità.

I giudici di merito si erano conformati al principio generale in materia, secondo cui "non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione finanziaria, ancorché successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa".

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