L’incentivo occupazione Giovani può essere riconosciuto ai datori di lavoro privati che assumano nell’intero territorio nazionale - senza esservi tenuti ed a prescindere dalla circostanza che siano imprenditori - giovani disoccupati NEET di età compresa tra i 16 e 29 anni che si registrano al “Programma Garanzia Giovani”.
L’incentivo è fruibile in 12 quote mensili a partire dalla data di assunzione del lavoratore e riguarda:
il 50% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro nella misura massima di euro 4.030 su base annua per ogni lavoratore assunto con contratto a tempo determinato, comprese le proroghe;
la contribuzione previdenziale a carico dei datori di lavoro nella misura massima di euro 8.060,00 su base annua per ogni lavoratore assunto con contratto a tempo indeterminato.
La soglia massima di esonero contributivo è riferita al periodo di paga mensile ed è pari - per i rapporti a tempo determinato - ad euro 335,83, mentre per i rapporti a tempo indeterminato la soglia massima di incentivo conguagliabile è pari ad euro 671,66.
Per rapporti di lavoro instaurati ovvero risolti nel corso del mese, dette soglie devono essere riproporzionate, assumendo a riferimento - per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo - la misura di euro 11,04 per i rapporti a tempo determinato e di euro 22,08 per i rapporti a tempo indeterminato.
La contribuzione eccedente le predette soglie mensili potrà formare comunque oggetto di esonero nel corso dell’anno solare del rapporto agevolato, nel rispetto della soglia massima pari a euro 4.030,00 per i rapporti a termine e ad euro 8.060,00 per i rapporti a tempo indeterminato.
L’esonero è pari alla contribuzione previdenziale a carico dei datori di lavoro, con eccezione:
dei premi e i contributi dovuti all’INAIL;
del contributo dovuto al “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’art. 2120 del c.c.”;
del contributo dovuto ai fondi di solidarietà bilaterali, bilaterali alternativi, di solidarietà residuale e di integrazione salariale, nonché al Fondo di solidarietà territoriale intersettoriale della provincia autonoma di Trento.
Per accedere all’incentivo i datori di lavoro devono inoltrare all’INPS una domanda preliminare di ammissione, utilizzando il modulo di istanza on-line “OCC.GIOV.”, disponibile all’interno dell’applicazione “DiResCo - Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente”, sul sito internet www.inps.it, che sarà disponibile entro il 16 marzo 2017 seguendo il percorso “accedi ai servizi”, “altre tipologie di utente”, “aziende, consulenti e professionisti”, “servizi per le aziende e consulenti” (autenticazione con codice fiscale e pin), “dichiarazioni di responsabilità del contribuente”.
Seguirà la procedura descritta nella circolare.
Anche l’incentivo occupazione Giovani, come quello spettante per le assunzioni effettuate nel Sud Italia, sarà autorizzato dall’INPS in base all’ordine cronologico di presentazione delle istanze.
Tuttavia è prevista un’unica elaborazione cumulativa posticipata per le richieste che perverranno nei 15 giorni successivi al rilascio del citato modulo telematico.
Come sottolineato dalla circolare INPS n. 40 del 28 febbraio 2017, solo le istanze relative alle assunzioni effettuate tra il 1° gennaio 2017 e il giorno precedente il rilascio del modulo telematico – pervenute nei 15 giorni successivi al rilascio della modulistica di richiesta del bonus - saranno elaborate secondo l’ordine cronologico di decorrenza dell’assunzione.
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