Incentivo all’esodo per la gestione degli esuberi

Pubblicato il 26 aprile 2021

Ultime battute per procedere alla stipula di accordi collettivi aziendali che possano costituire una strada alternativa al generale divieto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo.

Come noto, infatti, per salvaguardare gli effetti economici negativi derivanti dall’emergenza epidemiologica da Covid-19, il Governo ha previsto – salvo apposite eccezioni – la sospensione delle procedure di licenziamento collettivo nonché posto il divieto di procedere con licenziamenti individuali sorretti da motivi economici.

La soluzione alternativa prospettata dalla norma, consente ai datori di lavoro di sottoscrivere accordi collettivi aziendali stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale che prevedano l’erogazione di un incentivo all’esodo a favore dei lavoratori che esprimano inequivocabilmente la volontà di aderire alla risoluzione anticipata proposta, con – in deroga alle disposizioni generali – accesso all’indennità di disoccupazione.

Per procedere alla stipula del contratto aziendale di incentivo alla risoluzione dei rapporti di lavoro, sarà necessario preliminarmente individuare i soggetti con i quali sia possibile sottoscrivere l’intesa. Invero, sebbene come specificato dal messaggio INPS 17 febbraio 2021, n. 689, sia possibile stipulare il predetto accordo aziendale anche con una sola delle organizzazioni sindacali dotate dei requisiti di rappresentatività sanciti dalla norma, nessun riferimento si rinviene alla possibilità di stipulare l’intesa con le rappresentanze sindacali unitarie o aziendali, che, pertanto, potranno sottoscrivere l’accordo esclusivamente per presa partecipazione. Sotto il profilo meramente operativo, non essendo previsti limiti o parametri da rispettare, l’accordo dovrà contenere, perlomeno, le indicazioni dei termini temporali per l’eventuale adesione e la somma proposta a titolo di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro che potrà essere differenziata anche rispetto al livello di inquadramento del lavoratore, all’anzianità di servizio o all’anzianità anagrafica.

Si rammenta che, l’adesione del lavoratore deve essere esplicita ed effettuata su base volontaria. Il medesimo accordo aziendale potrebbe, altresì, prevedere che il recesso del rapporto avvenga in una delle sedi protette, sicché sarà possibile definire in modo completo ed esaustivo ogni possibile ragione di lite, presente o futura.

Per la quantificazione della proposta di incentivo all’esodo – ancorché non vi siano regole legali o contrattuali definite – sarà opportuno riflettere sul costo/opportunità per i lavoratori, consapevoli del periodo di vigenza del blocco dei licenziamenti, per CIGO sino al 30 giugno 2021, per FIS e CIGD fino al 31 ottobre 2021.

Relativamente agli adempimenti amministrativi, atteso che la risoluzione incentivata in deroga al blocco dei licenziamenti consente l’accesso al trattamento NASpI, sarà dovuto il c.d. ticket di licenziamento e dovrà essere utilizzato, all’interno del flusso Uniemens, il codice Tipo cessazione 2A” avente il significato di interruzione del rapporto di lavoro a seguito di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro”.

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