Si applica la tassazione separata anche per la quota di incentivo all’esodo erogata a titolo di anticipazione nel corso del rapporto di lavoro. A specificarlo è l’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 177 del 16 marzo 2021.
Nel caso di specie, la società istante ha avviato una procedura di licenziamento collettivo, definita, in sede ministeriale, con un accordo tra le parti che prevede l’adesione da parte dei lavoratori coinvolti, entro ottobre 2020, al piano di uscita e di non opposizione al licenziamento. I lavoratori interessati hanno quindi inviato l’adesione alla società, indicando la data di risoluzione del rapporto e maturando l’incentivo all’esodo, da erogare alla fine del mese successivo al licenziamento. A seguito però dell’emergenza sanitaria, per i lavoratori è stata posticipata la data di risoluzione del rapporto di lavoro con conseguente erogazione dell’incentivo all’esodo in data successiva a quella precedentemente maturata. Tuttavia, la società ha voluto erogare l’incentivo, a titolo di anticipazione, in vigenza del rapporto, non aspettandone la risoluzione.
L'art. 17, co. 1, lett. b), del TUIR (Dpr. n. 917/1986) prevede l'applicazione della tassazione separata nel caso di erogazione di "emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti, compresi i compensi e le indennità di cui al comma 1 dell'art. 50 e al comma 2 dell'art. 49".
Quindi, la tassazione separata costituisce una modalità di tassazione del reddito di lavoro dipendente, finalizzata ad evitare che, nei casi di redditi percepiti con ritardo rispetto alla loro maturazione avvenuta in periodi d'imposta precedenti, il sistema della progressività delle aliquote possa determinare un pregiudizio per il contribuente, con una lesione del principio di capacità contributiva.
Le situazioni che possono in concreto assumere rilevanza ai fini dell’applicazione della tassazione separata sono di due tipi:
Ciò detto, si rileva che qualora ricorra una delle cause giuridiche, individuate dalla norma, non deve essere effettuata alcuna indagine in ordine al ritardo nella corresponsione per valutare se lo stesso può o meno essere considerato fisiologico rispetto ai tempi tecnici occorrenti per l'erogazione degli emolumenti stessi.
La predetta indagine va, invece, sempre effettuata quando il ritardo è determinato da circostanze di fatto.
Nel caso di contratti collettivi, di norme o atti amministrativi dai quali derivano emolumenti riferibili ad anni precedenti rispetto a quello di percezione, le somme erogate non concorrono alla tassazione progressiva ma sono assoggettati alla tassazione separata.
È sufficiente, quindi, in presenza e in attuazione di contratto collettivo, che l'erogazione degli emolumenti avvenga in un periodo d'imposta successivo a quello cui gli emolumenti stessi si riferiscono per realizzare le condizioni per l'applicazione della tassazione separata.
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