Incentivo all'esodo e seconda domanda di ricongiunzione
Pubblicato il 25 settembre 2013
L'Inps, con il messaggio n.
14984 del 24 settembre 2013 (documento commentato dalla carta stampata, ma non pubblicato ufficialmente) precisa che, in caso di utilizzo della prestazione di incentivo all'esodo (art. 4 della legge n.
92/2012), non è consentita la presentazione di una seconda domanda di ricongiunzione.
Questo perché l'incentivo all'esodo è una prestazione di sostegno al reddito, servono quindi cinque anni di contributi.
Si specifica che una seconda domanda di ricongiunzione, in mancanza del requisito dei 10 anni, di cui almeno 5 di contribuzione versata in costanza di effettiva attività lavorativa – richiesto dopo la presentazione della prima domanda – potrà essere presentata solo contestualmente alla domanda di pensione.
La prestazione di incentivo non è soggetta a trattenute per il pagamento di oneri dovuti per riscatti o ricongiunzioni, che devono essere versati interamente prima dell'accesso alla prestazione.