Ai sensi dell’art. 8, D.Lgs. n. 22/2015, il lavoratore che ha diritto alla corresponsione della NASpI e:
voglia avviare un’attività lavorativa autonoma o un’impresa individuale;
intenda sottoscrivere una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio, instaurando con la medesima un rapporto di lavoro in forma subordinata o autonoma o di collaborazione coordinata non occasionale (nel caso in cui il lavoratore instauri con la cooperativa un rapporto di lavoro in forma subordinata, il beneficio in questione è alternativo a quello previsto dall’art. 2, c. 10 bis, Legge n.92/2012);
può richiedere, a titolo di incentivo, la liquidazione anticipata in un’unica soluzione dell’importo complessivo del trattamento che gli spetta e che non gli sia stato ancora erogato.
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