L’incentivo promozionale sotto forma di kit o punti non è imponibile IVA, è deducibile ai fini IRES e IRAP, e gli accantonamenti per sconti da erogare in futuro potrebbero essere temporaneamente indeducibili.
Questo il principio ribadito dall’Agenzia delle Entrate nella risposta ad interpello n. 25 dell’11 febbraio 2025.
L'istante è una società che opera nel commercio all’ingrosso di pneumatici e accessori auto, che ha proposto ai suoi clienti strategici due tipi di incentivi promozionali:
Alla luce di ciò, ha chiesto all’Agenzia delle Entrate chiarimenti sul corretto trattamento fiscale di tali operazioni ai fini delle imposte indirette (IVA) e dirette (IRES e IRAP), articolando la richiesta nei seguenti due quesiti:
Vediamo la soluzione interpretativa offerta dall’Amministrazione finanziaria nella risposta n. 25/2025.
L'Agenzia delle Entrate ha risposto al primo quesito chiarendo che, ai fini IVA, le operazioni descritte sono escluse dalla base imponibile in base all'articolo 15, comma 1, n. 2 del DPR 633/1972.
Le cessioni di kit promozionali e punti accumulabili sono considerate sconti in natura e non vendite autonome, quindi non devono essere assoggettate a IVA, purché rispettino due condizioni fondamentali:
Siano previste nel contratto originario
Abbiano un’aliquota IVA non superiore a quella dei beni principali
L’Agenzia delle Entrate ha risposto al secondo quesito, confermando che i costi sostenuti per la concessione di kit promozionali e punti accumulabili ai clienti sono deducibili ai fini IRES e IRAP. Questo perché tali spese rientrano tra i costi inerenti all’attività d’impresa, essendo finalizzate a incentivare le vendite e a generare maggiori ricavi. Tuttavia, è necessario valutare quando questi costi possano essere effettivamente dedotti.
Le motivazioni dell’Amministrazione finanziaria sono le seguenti:
Alla luce di ciò, l'Agenzia delle Entrate conferma la deducibilità ai fini IRES e IRAP dei costi per kit promozionali e punti accumulabili, in quanto spese inerenti allo sviluppo dell'attività. Tuttavia, la deduzione dipende dal momento in cui l'incentivo matura ed è erogato.
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