Incentivi per le imprese nella Stabilità 2016

Pubblicato il 14 gennaio 2016

Agevolati anche gli investimenti dei professionisti

La Legge di stabilità 2016 (Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 pubblicata nella G.U. n. 302 del 30 dicembre 2015), oltre ad interessanti agevolazioni e novità fiscali per i contribuenti, contiene diverse disposizioni per imprese e professionisti. Incentivi agli investimenti nel mezzogiorno, sconti fiscali per le imprese, eliminazione dell’IMU per i terreni agricoli e per gli “imbullonati”, novità all’IRAP per il settore agricolo, sono tra le più interessanti novità per le imprese. Novità anche per i professionisti, i quali sono equiparati alle PMI nell’accesso ai fondi UE (piani organizzativi regionali e nazionali, POR e PON, nell’ambito del Fondo sociale europeo, FSE, e del Fondo europeo di sviluppo regionale FESR).

Sempre relativamente ai professionisti dal 2016 l’accesso al regime forfetario per le persone fisiche che svolgono o iniziano un'attività d'impresa, arte o professione, e che possiedono determinati requisiti diventa più semplice. Chi inizia una nuova attività dal 2016 e possiede i requisiti previsti, può optare per un regime forfetario di durata quinquennale e con aliquota agevolata al 5% (anziché 15%). Novità anche per i medici e gli avvocati. Analizziamo di seguito alcune delle norme in vigore.

Agevolazioni per il settore agricolo

Il settore agricolo è stato particolarmente interessato dalla Legge di stabilità 2016. Tra le novità vi è in particolare l'abolizione dell'Imu sui terreni, e quella dell'IRAP. E' stato inoltre esteso il credito d'imposta per gli investimenti produttivi anche all'agricoltura e alla pesca.

Viene stabilita l'esenzione dal pagamento dell'IRAP per i settori dell'agricoltura e della pesca. La norma entra in vigore dal 2016, con le modifiche introdotte agli articoli del decreto legislativo 446/1997 (istitutivo dell'IRAP).

Con l’introduzione della lettera c-bis) al comma 2 dell'art 3 del citato decreto vengono resi esenti dall'imposta:

In sintesi vengono eliminati nel D.lgs 446/1997 tutti i riferimenti al settore agricolo e della pesca, in quanto ora le imprese che operano in questo settore sono esenti dall'IRAP.

Altra novità è l'esenzione Imu per i terreni agricoli. Vengono esentati dal pagamento dell’Imu i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina, ossia i terreni che si trovano sul territorio dei comuni individuati nell'elenco allegato alla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993.

La stessa esenzione si applica poi ai terreni:

In concreto, viene sancita l'esenzione totale dell'imposta per tutti i proprietari che rivestono la qualifica di operatori del settore agricolo, a prescindere dal comune nel quale si trovano i terreni. In questo rileva solo la qualifica professionale del proprietario.

Osserva - L'eliminazione dell'Imu comporta che il reddito dominicale sarà nuovamente soggetto ad IRPEF, dal momento che non opererà più la sostituzione con l'imposta municipale.

Altre agevolazioni

Relativamente alla piccola proprietà contadina, sono riconosciute (estese) le agevolazioni fiscali previste per l'acquisto di terreni agricoli, al coniuge o ai parenti in linea retta dei soggetti che hanno già diritto a tali agevolazioni. Si deve trattare però di soggetti già proprietari di terreni agricoli, e conviventi di soggetti che hanno già diritto a tali agevolazioni.

Viene penalizzato invece che non è del settore, infatti passa dal 12 per cento al 15 per cento l'imposta di registro per l'acquisto di terreni agricoli e relative pertinenze da parte di soggetti diversi dagli imprenditori agricoli a titolo principale o da associazioni o società cooperative.

Per chi non è agricoltore è incrementato dal 7 al 30% il coefficiente di rivalutazione ai fini IRPEF dei redditi dominicale e agrario. Da tale rivalutazione sono esclusi i terreni agricoli e quelli non coltivati posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti alla previdenza agricola.

Agevolazioni per l'autotrasporto

Dal 2016 vengono rimodulate le agevolazioni per l’autotrasporto, in particolare non sarà più possibile dal 1° gennaio usufruire del credito di imposta relativo alle accise per il gasolio per autotrazione per i proprietari di veicoli di categoria euro 2 o inferiore, ma arriva un credito per l'acquisto di veicoli nuovi e meno inquinanti. Con tale disposizione una parte dei risparmi  realizzati saranno destinati a favorire l’acquisto di mezzi di ultima generazione per l’autotrasporto di merci su strada. Per l’operatività della norma sarà necessario un decreto attuativo.

Sono state ridotte le deduzioni forfetarie relative alle spese non documentate riconosciute agli autotrasportatori. Queste ora spettano in un'unica misura per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore oltre il territorio del comune in cui ha sede l'impresa e nella misura del 35% dell'importo così definito, per i trasporti personalmente effettuati dall'imprenditore all'interno del comune in cui ha sede l'impresa nei limiti delle dotazioni di bilancio previste.

Per i trasporti internazionali di merci viene reintrodotto l’obbligo di esibire la prova documentale, ovvero di un documento di accompagnamento merci previsto dalla normativa interna o internazionale, e chiunque nei casi previsti, non è in grado di esibire agli organi di controllo la prova documentale relativa al trasporto, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.200. E' inoltre previsto il fermo amministrativo del veicolo fino alla esibizione della prova documentale e comunque trascorsi sessanta giorni dalla data dell'accertamento.

Novità fiscali a favore delle imprese

Secondo le nuove disposizioni, per i soggetti titolari di reddito d'impresa e per gli esercenti arti e professioni che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016, ai fini delle imposte sui redditi, il costo di acquisizione è maggiorato del 40 per cento con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria.

L'agevolazione non riguarda i beni materiali strumentali per i quali sono già previsti coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5 per cento, gli investimenti in fabbricati e costruzioni, gli investimenti in beni espressamente esclusi dalla legge, ossia condutture, condotte, materiale rotabile (ad eccezione di macchinari e attrezzature necessari all'esecuzione di lavori di manutenzione e costruzione di linee ferroviarie e tranviarie) e aerei.

Viene agevolato fiscalmente anche l'acquisto di veicoli che non sono utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa (autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli), e per gli acquisti effettuati sempre nel periodo 15 ottobre 2015 - 31 dicembre 2016, scatta la maggiorazione del 40 per cento dei limiti rilevanti per la deduzione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria.

Sull'ammortamento dei beni immateriali sono riscritte le regole per l'agevolazione fiscale nell'ambito delle operazioni di aggregazione aziendale. In caso di riallineamento e rivalutazione volontari di valori contabili viene infatti ridotta, passando da un decimo ad un quinto, la quota deducibile del maggior valore dell'avviamento e dei marchi d'impresa. Viene precisato che queste nuove disposizioni non producono effetti sui valori stabiliti per l'elaborazione e il calcolo degli studi di settore.

Bonus per gli investimenti nel Mezzogiorno

E' stato introdotto un credito d'imposta dedicato per l’acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nelle zone del Mezzogiorno: Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo. L'obiettivo è quello di favorire l'innovazione relativamente alle imprese manifatturiere. Sono escluse le imprese in difficoltà finanziaria.

Il bonus è riconosciuto per il periodo 2016-2019, a fronte dell'acquisto, anche tramite leasing, di macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive nuove o già esistenti.

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi a decorrere dal periodo d'imposta in cui è stato effettuato l'investimento fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo. Non si applica il limite annuale per la compensazione di 250.000 euro.

L’ammontare del credito è commisurato alla quota del costo complessivo degli investimenti eccedente gli ammortamenti dedotti nel periodo d’imposta relativi alle stesse categorie di beni d’investimento della stessa struttura produttiva, esclusi gli ammortamenti dei beni oggetto dell’investimento agevolato.

La misura dell’agevolazione varia in relazione alle dimensioni aziendali ed è pari a:

Le agevolazioni sono concesse nei limiti e alle condizioni previste dalla normativa europea in tema di aiuti di stato del relativo settore. Previsto inoltre un limite massimo di 1,5 milioni di euro per le piccole imprese, di 5 milioni per le medie imprese e di 15 milioni per le grandi imprese.

Il credito d’imposta non è cumulabile con gli aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto gli stessi costi.

Entro 60 giorni dalla pubblicazione della Legge di stabilità, dovrà essere emanato un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate per definire le modalità di richiesta del credito da effettuare con comunicazione da parte dei soggetti interessati.

Il credito può essere ridotto in caso mancato funzionamento degli impianti agevolati, in particolare se i beni non entrano in funzione entro due anni dal loro acquisto, il credito è ridotto escludendo il loro costo. Il credito viene ridotto anche se i beni sono dismessi o destinati ad altre strutture produttive prima di cinque anni dal loro acquisto. Per i beni acquisiti in leasing invece, l’agevolazione permane anche nel caso in cui non viene esercitato il riscatto.

Osserva - Il credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno è subordinato al rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato e in particolare della norma che disciplina gli aiuti a finalità regionale agli investimenti.

Disciplina del “Patent box”

La Legge di stabilità 2016 ha modificato la disciplina del “patent box”, ovvero del regime di tassazione agevolata sui redditi che derivano dalle opere di ingegno, marchi e brevetti, introdotto dalla Legge di stabilità 2015. Sulla base di queste norme è possibile beneficiare della parziale detassazione dei proventi derivanti dallo sfruttamento dei beni immateriali.

Per rendere più semplice l'applicazione di questo regime l’espressione “opere dell’ingegno”, presente nelle norme istitutive, è sostituita con “software protetto da copyright”.

Quindi è possibile usufruire della detassazione per l'uso di:

Nota bene - Per aderire al patent box è necessario che siano state effettuate attività di ricerca e sviluppo finalizzate allo sviluppo, al mantenimento e all’accrescimento del valore dei beni immateriali.

Inoltre qualora più beni tra quelli indicati dalla legge (software protetto da copyright, brevetti industriali, marchi d'impresa funzionalmente equivalenti ai brevetti, processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale ecc.), siano collegati da vincoli di complementarietà e vengano utilizzati congiuntamente per la realizzazione di un prodotto o di un processo, tali beni possono costituire un solo bene immateriale ai fini della disciplina per il riconoscimento del patent box.

Rivalutazione beni d'impresa

E' prevista la possibilità di rivalutare i beni d'impresa e le partecipazioni tranne gli immobili alla cui produzione o al cui scambio è rivolta l'attività di impresa, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2014. Limitatamente ai beni immobili, i maggiori valori iscritti in bilancio si considerano riconosciuti con effetto dal periodo d'imposta in corso alla data del 1° dicembre 2017. La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio 2015, deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea, e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa.

Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte, con l'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'IRES, dell'IRAP e di eventuali addizionali, fissata nella misura del 10%. Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione si considera riconosciuto ai fini dell'IRES e dell'IRAP a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, mediante il versamento di un'imposta sostitutiva fissata:

Le imposte sostitutive debbono essere versate in un'unica rata entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita. Gli importi possono essere compensati.

In caso di vendita, assegnazione ai soci, o destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa, ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze va preso in considerazione il costo del bene prima della rivalutazione.

Il riconoscimento fiscale di maggiori valori iscritti in bilancio si applica anche ai soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento, anche con riferimento alle partecipazioni in società ed enti, costituenti immobilizzazioni finanziarie.

Per questi soggetti per l'importo corrispondente ai maggiori valori oggetto di riallineamento, al netto dell'imposta sostitutiva, è vincolata una riserva in sospensione di imposta ai fini fiscali che può essere a sua volta affrancata pagando l'imposta sostitutiva del 10%.

Via l'IMU sugli “imbullonati”

L'esenzione Imu scatta anche per i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo, compresi i cosiddetti imbullonati. Dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.

Per la rideterminazione della rendita gli intestatari degli immobili possono presentare atti di aggiornamento, in base alle nuove disposizioni, per gli immobili già censiti. Solo per il 2016, per gli atti di aggiornamento presentati entro il 15 giugno 2016 le rendite catastali rideterminate hanno effetto dal 1° gennaio 2016.

Beni ai soci

Qualunque tipo di società che entro il 30 settembre 2016 assegna o cede ai soci beni immobili non strumentali, o beni mobili iscritti in pubblici registri che non sono utilizzati come beni strumentali nell'attività dell'impresa, può beneficiare di un'imposta sostitutiva. Tutti i soci comunque devono essere iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla data del 30 settembre 2015, oppure devono essere iscritti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° ottobre 2015.

Le agevolazioni sono riconosciute anche alle società non operative, e le stesse disposizioni si applicano alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei beni che vengono ceduti ai soci, e che entro il 30 settembre 2016 si trasformano in società semplici.

L'imposta sostitutiva sui redditi e sull'Irap è fissata nella misura dell' 8% per le società operative e del 10,5% per le società considerate non operative in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento della assegnazione.

L'imposta si applica sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all'atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto.

Le riserve in sospensione d'imposta, annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano, sono assoggettate ad imposta sostitutiva nella misura del 13%. Il pagamento dell’imposta consente di escludere i beni ceduti dal patrimonio dell'impresa, con effetto dal 1° gennaio 2016.

In caso di assegnazione di immobili, si può determinare il valore normale non già a prezzo di mercato, ma moltiplicando la rendita catastale per i coefficienti previsti ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro (75 per i terreni, 100 per i fabbricati). Per le assegnazioni e le cessioni ai soci di questi beni, è prevista l'applicazione delle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa (200 euro ciascuna), e le aliquote dell'imposta di registro ridotte alla metà. Queste agevolazioni sono applicabile per qualunque cessione di beni.

L'imposta sostitutiva va versata in due rate:

Revisione del regime forfetario 

Dal lato dei professionisti, viene effettuata la revisione del regime forfettario che ora diventa l'unica opzione per professionisti, autonomi e imprese unipersonali con compensi e ricavi contenuti.

Rivista la soglia dei redditi per utilizzare il regime, ora l'accesso è più semplice in quanto i professionisti possono contare sullo stesso livello dei compensi previsto con il precedente regime dei minimi, che diventa poi più conveniente per le nuove attività che potranno godere dell'aliquota dell'imposta sostitutiva ridotta al 5 per cento per i primi cinque anni.

Per l'accesso al regime non ha più rilevanza, diversamente dal passato, il fatto che il reddito da lavoro autonomo sia prevalente rispetto al reddito da lavoro dipendente, in quanto l'unico vincolo è relativo all'ammontare del reddito da lavoro dipendente conseguito nell'anno precedente a quello nel quale si intende accedere al regime.

In base alle nuove regole dal 2016 l'accesso al regime è precluso nel caso in cui nell'anno precedente si è avuto un reddito lordo da lavoro dipendente o assimilato, superiore ai 30.000 euro, limite che non va considerato se il lavoro è cessato.

Osserva - Chi è in pensione può decidere di proseguire la propria attività come libero professionista a prescindere dall'importo della pensione percepita l'anno precedente a quello nel quale si decide di riprendere il lavoro.

Con la precedente versione del forfetario era stato introdotto il taglio di un terzo dell'imponibile per i primi anni di attività in tutti i casi in cui fosse rispetto il requisito di “nuova attività” già previsto per il precedente regime dei minimi. L'agevolazione aveva la durata di tre anni,

Ora le disposizioni sono state riscritte, viene rivisto il regime agevolato, e si prevede un'imposta al 5% per i primi cinque anni di attività, ossia per l'anno di accesso al regime e per i quattro successivi.

La riduzione d'imposta è riservata a chi presenta i requisiti previsti dalla legge per essere considerate nuove attività, ovvero:

Il taglio dell'imposta è applicabile anche a chi aveva optato lo scorso anno per il regime forfetario. Quindi le disposizioni si applicano anche per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019. Non si perde quindi il diritto ad avere l'agevolazione per cinque anni, anche se il testo precedente la prevedeva per un periodo massimo di tre anni.

E' stata infine rivista la soglia di ricavi e compensi che consentono di accedere e di mantenere il regime. Si tratta di un aumento tra i 10.000 e i 15.000 euro rispetto al 2015. Confermate invece le percentuali di redditività.

Imposta sostitutiva beni immobili strumentali

Per gli imprenditori individuali vi è la possibilità di escludere i beni immobili strumentali dal patrimonio dell'impresa, versando una imposta sostitutiva. In particolare l'imprenditore individuale che alla data del 31 ottobre 2015 possiede beni immobili strumentali, può scegliere di escludere gli stessi dal patrimonio dell'impresa, con effetto dal periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2016 versando un imposta sostitutiva di IRPEF e IRAP pari all'8% della differenza tra il valore normale di tali beni ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto.

Anche in questo caso l'imposta va versata in due rate, la prima pari al 60% del dovuto entro il 30 novembre 2016, e il restante saldo entro il 16 giugno 2017.

Altre novità per i professionisti

Una interessante novità è entrata in vigore per i medici che sottoscrivono specifiche convenzioni con strutture ospedaliere per lo svolgimento della professione e percepiscono per l'attività svolta presso tali strutture più del 75 per cento del proprio reddito complessivo. Per tali professionisti è prevista l'esenzione IRAP.

Viene chiarito che in tale fattispecie non sussiste autonoma organizzazione ai fini IRAP, e sono in ogni caso irrilevanti ai fini della sussistenza dell'autonoma organizzazione, l'ammontare del reddito realizzato e le spese direttamente connesse all'attività svolta.

Osserva – L'esistenza dell'autonoma organizzazione è configurabile in presenza di elementi che superano lo standard e i parametri previsti dalla convenzione con il sistema sanitario.

Compensazione fiscale per gli Avvocati

Anche per gli Avvocati sono previsti delle facilitazioni fiscali. Infatti a partire dal 2016 coloro che vantano crediti per spese di giustizia nei confronti dello Stato, potranno compensare anche parzialmente tali somme con quanto dovuto per imposte, tasse e contributi previdenziali. Sarà un decreto del Ministero dell’economia a dettare entro 60 giorni, le disposizioni attuative delle nuove norme.

Accesso ai fondi europei

Altra interessante novità per i professionisti è l'equiparazione degli stessi alle PMI per l’accesso ai fondi strutturali europei. In particolare è previsto che i Piani operativi POR e PON del Fondo sociale europeo (FSE) e del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), rientranti nella Programmazione 2014/2020, siano estesi anche ai liberi professionisti, in quanto equiparati alle PMI come esercenti attività economica, a prescindere dalla forma giuridica rivestita.

 

Quadro Normativo

Legge n. 208 del 28 dicembre 2015

Decreto Legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997

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