Il decreto legislativo approvato ieri dal Consiglio dei ministri, che introduce il procedimento di mediazione quale valida alternativa all’instaurazione delle cause civili e commerciali, prevede tre tipi diversi di mediazione: obbligatoria, facoltativa e demandata dal giudice.
Nel primo caso la mediazione è condizione di procedibilità per poi arrivare al processo ed è obbligatoria per le cause in materia di condominio, con banche e assicurazioni, di contratti tra aziende, di cause per l’eredità o per danni provocati da professionisti medici. Diversa la situazione nel caso della mediazione facoltativa dove sono le parti che decidono di arrivare alla conciliazione; nel terzo tipo sarà il giudice ad invitare le parti, quando la materia lo consente, a risolvere il loro conflitto davanti agli organismi di conciliazione.
Il decreto precisa che il giudice può proporre la mediazione anche a causa già iniziata prima dell’udienza di precisazione delle conclusioni o della discussione della causa. Per quanto riguarda gli organismi di conciliazione, il documento dispone che possono essere istituiti dagli ordini professionali; qualora non si tratti della categoria degli avvocati, sarà necessaria una specifica autorizzazione del Ministero della giustizia.
Infine, per rendere appetibile il ricorso alla mediazione, verrà riconosciuto un credito di imposta di 500 euro che varrà come rimborso per l’indennità dovuta al mediatore.
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