Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con alcuni Decreti Direttoriali ha regolamentato gli incentivi “Occupazione Giovani” e “Occupazione Sud” 2017. In attesa delle circolari INPS vengono illustrate le principali caratteristiche degli stessi, inerenti: destinatari, tipologie contrattuali incentivate, importo dell’incentivo, limite del regime de minimis, casi in cui è possibile fruire dell’incentivo oltre tale limite e procedimento. |
Sul sito Anpal sono stati pubblicati i Decreti Direttoriali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, relativi ai nuovi incentivi validi nel 2017:
e relative rettifiche (Decreto Direttoriale n. 454 del 19 dicembre 2016 e Decreto Direttoriale prot. n. 18719 del 15 dicembre 2016).
In attesa delle circolari INPS, si illustrano le principali caratteristiche delle due tipologie di incentivo.
Sono destinatari dell’incentivo “Occupazione Giovani 2017” i datori di lavoro che, senza esservi tenuti, assumano giovani registrati al “Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani”.
ATTENZIONE Al “Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani” sono ammessi i giovani di età compresa tra i 16 ed i 29 anni che non siano inseriti in un percorso di studio o formazione e che risultino disoccupati. |
L’incentivo è riconosciuto per le assunzioni effettuate - nei limiti delle disponibilità finanziarie - dall’1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2017 con una delle seguenti tipologie contrattuali:
Rientra nell'ambito di applicazione dell'incentivo anche il socio lavoratore di cooperativa, se assunto con contratto di lavoro subordinato.
L'incentivo è riconosciuto anche in caso di lavoro a tempo parziale ma, in tal caso il massimale è proporzionalmente ridotto
ATTENZIONE L'incentivo è escluso in caso di assunzioni con contratto di lavoro domestico, accessorio ed intermittente. |
In caso di assunzione a tempo indeterminato o apprendistato professionalizzante, l'importo dell'incentivo è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione di premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di 8.060 euro annui per giovane assunto.
Se l’assunzione è effettuata a termine l'importo dell'incentivo è pari al 50% della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione di premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di 4.030 euro annui per giovane assunto.
ATTENZIONE L'incentivo deve essere fruito, a pena di decadenza, entro il termine del 28 febbraio 2019. |
L’incentivo “Occupazione Sud 2017” spetta ai datori di lavoro che, senza esservi tenuti, assumano disoccupati, in possesso delle seguenti caratteristiche:
che non devono aver avuto un rapporto di lavoro negli ultimi sei mesi con il medesimo datore di lavoro, in sedi di lavoro stabilite in Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Abruzzo, Molise e Sardegna.
ATTENZIONE Rileva l’ubicazione della sede di lavoro per la quale viene effettuata l'assunzione, indipendentemente dalla residenza della persona da assumere. |
L’incentivo è riconosciuto per le assunzioni effettuate - nei limiti delle disponibilità finanziarie - dall’1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2017 con una delle seguenti tipologie contrattuali:
ed in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a tempo determinato: in tal caso non è richiesto il requisito di disoccupazione.
L'incentivo è riconosciuto anche in caso di lavoro a tempo parziale ma, in tal caso, il massimale è proporzionalmente ridotto.
Rientra nell'ambito di applicazione dell'incentivo anche il socio lavoratore di cooperativa, se assunto con contratto di lavoro subordinato.
ATTENZIONE L'incentivo è escluso in caso di assunzioni con contratto di lavoro domestico, accessorio ed intermittente. |
L'importo dell'incentivo è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione di premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di 8.060 euro annui per lavoratore assunto.
ATTENZIONE L'incentivo deve essere fruito, a pena di decadenza, entro il termine del 28 febbraio 2019. |
Gli incentivi vanno fruiti nel rispetto del limite del "de minimis", ma, possono essere fruiti oltre i limiti del regime de minimis qualora l'assunzione del giovane aderente al Programma comporti un incremento occupazionale netto.
ATTENZIONE Il requisito dell'incremento occupazionale netto non è richiesto nei casi in cui il posto o i posti occupati sono resi vacanti in seguito a dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti d'età, riduzione volontaria dell'orario di lavoro o licenziamento per giusta causa e non in seguito a licenziamenti per riduzione del personale. |
L’incentivo “Occupazione Giovani”, può essere fruito oltre i limiti del regime de minimis per i giovani di età compresa tra i 25 e i 29 anni di età, solo quando, oltre al presupposto dell’incremento occupazionale, ricorra una delle seguenti condizioni:
L'incentivo non è cumulabile con altri incentivi all'assunzione di natura economica o contributiva.
Per fruire dei benefici in questione, i datori di lavoro interessati dovranno inoltrare un'istanza telematica all'INPS, con le modalità che saranno definite con apposita circolare.
L’Istituto:
Successivamente:
ATTENZIONE L’erogazione del beneficio avverrà mediante conguaglio sulle denunce contributive. |
Il beneficio sarà autorizzato secondo l’ordine cronologico di presentazione dell’istanza preliminare e, per le assunzioni effettuate prima che sia reso disponibile il modulo telematico dell’istanza preliminare, l’INPS autorizzerà il beneficio secondo l’ordine cronologico di decorrenza dell’assunzione.
Quadro delle norme |
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Decreto Direttoriale n. 367 del 16 novembre 2016 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Decreto Direttoriale n. 394 del 2 dicembre 2016 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Decreto Direttoriale prot. n. 18719 del 15 dicembre 2016 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Decreto Direttoriale n. 454 del 19 dicembre 2016 |
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