Una sentenza della Corte di Cassazione, la n. 26395 del 5 dicembre 2005, conferma che le somme versate per incentivare l'esodo volontario dei lavoratori dal loro posto di lavoro sono imponibili secondo il principio di cassa. L'aliquota applicabile, ridotta alla metà, è quella in vigore al momento della nascita del diritto alla percezione, ovvero alla cessazione del rapporto di lavoro.
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