Incarico solo per eseguire le opere? Sicurezza è onere del committente

Pubblicato il 26 settembre 2018

Il committente di un appalto di lavori edili non è tenuto ad una vigilanza continua sullo svolgimento delle opere.

Tuttavia, se non è stato redatto un documento di valutazione dei rischi o non si è provveduto alla nomina di un responsabile dei lavori, cui sia conferito anche il compito di realizzare la sicurezza del cantiere prima della realizzazione delle opere, spetta allo stesso un oneregeneralissimo” di mettere l'appaltatore nella condizione di operare in sicurezza.

Il committente, in detto contesto, non solo è tenuto a segnalare i pericoli, ma anche a provvedere alla loro eliminazione prima dell'inizio dei lavori, consentendo, in questo modo, a colui al quale è affidato l’appalto di assumere, anche in qualità di datore di lavoro, i rischi propri delle lavorazioni e non i rischi derivanti dalla conformazione dei luoghi.

Niente responsabilità se l'incarico include la messa in sicurezza dei luoghi 

Lo stesso committente potrebbe, infatti, andare esente da responsabilità solo nell'ipotesi in cui l'oggetto dell'incarico includa la messa in sicurezza dei luoghi sui quali insisterà il cantiere, tale da consegnarlo agli esecutori scevro da ogni pericolo.

Messa in sicurezza che, per contro, resta a suo carico quando l'incarico sia conferito per la sola esecuzione delle opere, non estendendosi espressamente all'eliminazione dei rischi preesistenti, al fine della consegna dei luoghi in piena sicurezza.

E’ quanto sancito dalla Quarte sezione penale della Cassazione nel testo della sentenza n. 40922 del 24 settembre 2018, con la quale è stata confermata la statuizione di condanna per omicidio colposo disposta dai giudici di merito nei confronti della proprietaria di un immobile, committente dei lavori di pitturazione degli esterni del medesimo.

Nella decisione impugnata era stato ritenuto che la donna, assumendo di fatto la veste di datore di lavoro (visto che aveva impartito direttive e messo a disposizione attrezzature e materiali), avesse omesso di procedere alla valutazione dei rischi ed all'organizzazione delle opere eseguite nel cantiere, di adottare le misure protettive atte a prevenire situazioni di pericolo nonché di provvedere alla verifica al controllo dell'osservanza degli obblighi di prevenzione.

Questo, in considerazione dell’incidente occorso all’appaltatore del lavori che, intento a completare la pittura della parte esterna dell'immobile, era precipitato nel vuoto procurandosi ferite mortali.

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