Nella delibera con cui l’Ente pubblico conferisce incarico ad un professionista devono essere indicati:
Deve essere creato, ossia, un “doppio e congiunto” (non alternativo) indice di riferimento, che vincoli l’operato dell’ente locale in relazione alle spese stabilite anticipatamente, in ragione dell’interesse pubblico all’equilibrio economico e finanziario, e, quindi, al buon andamento della Pubblica amministrazione.
In caso contrario, la prescrizione di cui all’articolo 191, comma 1, TUEL, secondo cui gli Enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l’impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l’attestazione della copertura finanziaria, comunicati dal responsabile del servizio al terzo interessato, risulterebbe aggirata.
Difatti, non basta che sussistano i mezzi economici perché ne sia giustificato il loro utilizzo per spese che non siano state previste e stabilite anticipatamente.
E’ questo il principio ribadito dalla Corte di cassazione nel testo dell’ordinanza n. 6919 dell’11 marzo 2019, nell’accogliere il ricorso promosso da un Comune e revocare, nel merito, il decreto ingiuntivo emesso in favore di un architetto per la somma da questi asseritamente pretesa a titolo di differenza sul dovuto per compensi professionali relativi ad un incarico di progettazione e direzione dei lavori.
In particolare, i giudici di legittimità hanno ritenuto che la specifica modalità di indicazione, nelle delibere comunali di conferimento dell’incarico, della spesa per il mandato al professionista, non soddisfacesse, nella specie, la prescrizione di cui all’articolo 191 richiamato.
Nelle delibere, infatti, erano ricomprese indistintamente le spese tecniche senza la precisa indicazione di quelle per gli onorari professionali.
Ne derivava l’insussitenza di valide convenzioni tra Comune e professionista, con rigetto dell’originaria domanda monitoria di quest’ultimo.
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