Se più avvocati sono stati incaricati della difesa di un cliente in un procedimento civile, ciascuno di essi ha diritto all'onorario nei confronti del patrocinato solo in base all'opera effettivamente prestata.
Questo, in virtù del principio di cui all'articolo 6 della Legge n. 794/1942, secondo cui, espressamente: “Se più avvocati sono incaricati della difesa, ciascuno di essi ha diritto, nei confronti del cliente, agli onorari per l'opera prestata”.
Lo ha ribadito la Corte di cassazione nel testo dell’ordinanza n. 29822 del 18 novembre 2019.
Nella decisione è stato altresì sottolineato, alla stregua del principio sopra ricordato, che il diritto all’onorario citato “rimane escluso soltanto se, essendo stato richiesto il pagamento di una sola parcella e non essendo state in essa indicate separatamente le prestazioni di ciascuno degli avvocati, risulta in modo non equivoco una reciproca sostituzione nelle singole prestazioni, poi sommate nella specifica”.
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