L'incarico all’avvocato è deliberato in funzione della partecipazione dell'ente locale a una controversia giudiziaria? L'impegno di spesa assunto dal Comune è valido anche senza attestazione della copertura finanziaria.
La nullità di diritto per gli impegni di spesa assunti senza attestazione della copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario dell’ente pubblico, non riguarda le deliberazioni aventi ad oggetto la partecipazione degli enti a controversie giudiziarie.
Le spese giudiziarie non sono, infatti, concettualmente determinabili all’atto della relativa assunzione e devono essere imputate al capitolo di bilancio “spese processuali”, riguardante in genere gli oneri per le liti attive e passive, trovando in tale voce sufficiente copertura.
Difatti, in generale, la nullità, sancita ex lege, per le delibere degli enti locali come conseguenza dell’omessa indicazione della spesa ivi prevista e dei mezzi per farvi fronte, riguarda solo le delibere che implicano un esborso di somme certe e definitive, e non è applicabile nel caso di spesa non determinabile al momento della relativa assunzione.
Sono questi i principi ribaditi dalla Corte di cassazione nel testo dell’ordinanza n. 13913 del 22 maggio 2019, con la quale è stata data ragione ad un avvocato che chiedeva il pagamento di un maggior importo per compenso professionale derivante dal patrocinio prestato in favore di un Comune, parte di una controversia giudiziaria.
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