Incarico a consulente? Contribuente non esonerato da obblighi tributari

Pubblicato il 14 dicembre 2020

Confermata, dalla Corte di cassazione, la decisione con cui il giudice di seconde cure aveva sancito la legittimità di un avviso di rettifica per IVA notificato ad una Snc e ai soci di quest’ultima.

I contribuenti avevano promosso ricorso in sede di legittimità lamentando, tra gli altri motivi, la nullità della decisione di merito, per avere, la CTR, attribuito la responsabilità per sanzioni alla società ricorrente e ai suoi soci quando – a loro dire - unica responsabile era la commercialista incaricata della tenuta della contabilità.

Inosservanza adempimenti fiscali, contribuente responsabile

Con ordinanza n. 28291 dell'11 dicembre 2020, la Suprema corte ha giudicato infondata tale doglianza.

Secondo gli Ermellini, la Commissione tributaria regionale aveva correttamente osservato come l'obbligo di tenere correttamente la contabilità rientri nel novero delle "obbligazioni di carattere pubblico/sanzionatorio” non delegabili.

Dette obbligazioni, anche ove delegate a terzi, non esonerano il contribuente, soggetto e destinatario delle stesse, dall'obbligo di controllarne l'adempimento da parte del professionista delegato.

La decisione impugnata, a ben vedere, aveva fatto corretta applicazione del principio già enunciato, in materia, dalla giurisprudenza di legittimità (ordinanza n. 11832/2016): ai fini dell’assolvimento, da parte del contribuente, degli obblighi tributari su di lui ricadenti, non basta il mero affidamento ad un commercialista del mandato a trasmettere in via telematica la dichiarazione alla competente Agenzia delle Entrate.

Parte contribuente è infatti tenuta a vigilare affinché tale mandato sia puntualmente adempiuto mentre la sua responsabilità può dirsi esclusa solo in caso di comportamento fraudolento del professionista, finalizzato a mascherare il proprio inadempimento.

Responsabilità esclusa solo con comportamento fraudolento del professionista

Principio, questo, rammentato dalla medesima Sezione della Suprema corte anche nella decisione n. 28290, pronunciata sempre l'11 dicembre 2020, avente ad oggetto una controversia di analogo tenore e in cui parte contribuente aveva dedotto la responsabilità esclusiva del proprio consulente fiscale per l’omesso invio delle dichiarazioni tributarie.

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