Inammissibilità della questione di legittimità sui licenziamenti collettivi

Pubblicato il 26 novembre 2020

La Corte Costituzionale, con la sentenza depositata il 26 novembre 2020, n. 254, dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Corte d'Appello di Napoli per insufficiente motivazione del giudice sulla rilevanza e per l'incerta richiesta di un intervento correttivo della Consulta, per quanto concerne i licenziamenti collettivi in violazione dei criteri di scelta ed, in particolare, del combinato disposto degli artt. 10 e 3 del Decreto Legislativo 4 marzo 2015, n. 23.

Il giudice adito, inoltre, aveva proposto rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'UE, ritenendo riconducibile la fattispecie alle "competenze normative dell'Unione" potendosi invocare le disposizioni dell'art. 30 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE) secondo cui è riconosciuto il diritto ai lavoratori alla tutela contro il licenziamento ingiustificato ristorabile con un congruo indennizzo o in un'altra misura ritenuta adeguata.

Dopo la dichiarazione di manifesta irricevibilità del ricorso del 4 giugno scorso da parte della Corte di Strasburgo, secondo cui non sussiste alcun collegamento fra la disciplina nazionale in questione (criteri di scelta nell'ambito dei licenziamenti collettivi) e un atto di diritto dell'Unione - non potendosi, dunque, esprimere sull'asserita violazione -, la Corte di Costituzionale, oltreché ribadire il legame inscindibile tra il ruolo della Corte di giustizia dell'Unione Europea e il ruolo dei giudici nazionali volto a garantire una leale e costruttiva collaborazione tra le diverse giurisdizioni richiamate, ribadisce la consonanza già rilevata dai giudici europei e dichiara inammissibile il ricorso incidentale proposto per carenza di rilevanza e per l'incerta richiesta di intervento formulata alla Consulta.

Invero, in ordine alla rilevanza:

In ordine all'incertezza dell'intervento richiesto alla Corte:

Per quanto sopra, i giudici costituzionali dichiarando inammissibili le questioni di legittimità sollevate - preclusive dell'esame del merito - rilevano, altresì, che - in conformità alla giurisprudenza della Consulta e delle fonti internazionali evocate dal medesimo giudice a quo - molteplici possono essere i rimedi idonei a garantire un'adeguata compensazione per il lavoratore arbitrariamente licenziato potendo essere diversamente ed ampiamente modulate entrambe le tipologie di tutele prescelte - reintegratoria o indennitaria - idonee a dare attuazione agli artt. 4 (diritto al lavoro) e 35 (diritto alla tutela del lavoro) della Costituzione la cui discrezionalità ricade in capo al legislatore.

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