La Consulta ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 106 del DPR n. 115/2002, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia”, sollevate dalla Corte d’appello di Salerno, in riferimento agli articoli 3, secondo comma, 24, secondo e terzo comma, e 36 della Costituzione.
La disposizione in oggetto era stata censurata nella parte in cui prevede che il compenso al difensore di parte ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato non venga liquidato quando l’impugnazione venga dichiarata inammissibile, senza permettere alcuna distinzione in merito alla causa d’inammissibilità.
Con la sentenza n. 16 depositata il 30 gennaio 2018, la Corte costituzionale ha spiegato che la disposizione in oggetto non limita in maniera irragionevole il diritto di difesa, sollecitando, per contro, “una particolare attenzione in capo al difensore di persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato”.
Così, la mancata liquidazione del compenso, se le impugnazioni della parte siano dichiarate inammissibili, si giustifica per le ipotesi in cui la declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione risulti ex ante prevedibile, “proprio perché, altrimenti, i costi di attività difensive superflue sarebbero a carico della collettività”.
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