Inammissibile il ricorso straordinario se l'errore non è di fatto
Pubblicato il 07 maggio 2015
Con sentenza n. 18651 depositata il 6 maggio, la Corte di Cassazione, Sezioni Unite penali, ha respinto il ricorso straordinario presentato dal
responsabile per la sicurezza antincendio della ThyssenKrupp, avverso altra pronuncia delle Sezioni Unite di condanna per i reati di
incendio ed omicidio colposi, per aver egli provocato un infortunio in cui avevano perso la vita sette operai.
Il presente
ricorso straordinario, in particolare, era motivato sul
presunto errore di fatto in cui sarebbero incorse le Sezioni Unite, laddove, sulla base delle medesime premesse storico – fattuali, avevano da una parte escluso il nesso causale tra l'evento e le condotte dolose, dall'altra invece, lo avevano riconosciuto in riferimento alle condotte colpose.
Nel ritenere inammissibile detto ricorso, la Cassazione, con la pronuncia in esame, ha innanzitutto chiarito che,
qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviante rappresentazione percettiva e la decisione richiesta abbia comunque un contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di diritto, come tale, escluso dall'orizzonte del ricorso straordinario ex art. 625Bis c.p.p.
Alla luce di ciò, nella situazione dedotta dal ricorrente, deve dunque escludersi – ha proseguito la Corte - che sia ravvisabile un errore di fatto.
In ogni caso – ha poi precisato – nel contestare le omissioni dolose di misure atte a prevenire l'incendio, le Sezioni Unite avrebbero poi "isolato" uno specifico comportamento (omessa realizzazione di impianto automatico per la rilevazione e lo spegnimento), costituente misura di prevenzione secondaria. I reati colposi si sarebbero invece fondati su una serie imponente di altre omissioni cautelari di prevenzione primaria.
E' dunque la diversità dei fatti contestati (a titolo di dolo e colpa) a giustificare una diversa configurazione del giudizio impugnato in ordine al nesso causale; tra l'altro dettagliatamente accertato dalle Sezioni Unite, sulla base di puntuali considerazioni che tuttavia, attenendo a profili e valutazioni di natura giuridica,
si pongono al di fuori del lamentato errore materiale.