Inammissibile il ricorso in cassazione per l’ordinanza interlocutoria

Pubblicato il 04 luglio 2018

E’ inammissibile il ricorso in cassazione contro il provvedimento del Tribunale del riesame che dispone il rinnovo della notifica all’indagata, senza la prova in atti dell'avviso per l’udienza camerale, disponendo il rinvio dell’udienza ad un'altra camerale fissa.

Non è abnorme il provvedimento di rinnovo della notifica della citazione a giudizio

Il fatto sorge da un’impugnazione dell’indagata dell’ordinanza del Tribunale del riesame che ha disposto una nuova notifica del decreto di fissazione dell’udienza camerale, a seguito della correzione della dicitura “appello notificato dal difensore” con quella di “appello depositato dal P.M.”.

L’indagata chiede la nullità dell’ordinanza per abnormità della decisone di rinvio dell’udienza. Infatti l’udienza camerale fissata sarebbe stata notificata al difensore ma non all’indagata, il cui decreto è stato notificato a mani proprie dalla polizia giudiziaria. L’indagata, pertanto, non era a conoscenza della fissazione dell’udienza; solo dopo la presentazione del ricorso da parte del difensore ne aveva avuto notizia.

Con sentenza n.  29860 del 3 luglio 2018, la Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile, in sede di legittimità, il ricorso presentato dall’indagata contro il provvedimento del Tribunale del riesame.

Infatti tale provvedimento ha carattere interlocutorio in quanto finalizzato a disporre una nuova notifica all’indagata del decreto di fissazione dell’udienza per la trattazione dell’appello cautelare del PM. Esso risulta superato dal provvedimento conclusivo, per cui i due atti dovevano impugnarsi congiuntamente.

E’ precisato che le ordinanze, emesse durante il dibattimento o durante la fase incidentale, devono essere impugnate con il provvedimento che definisce il giudizio.

Sul punto, si afferma il seguente principio di diritto: non è ricorribile per cassazione il provvedimento con cui il Tribunale del riesame, con ordinanza interlocutoria, dispone il rinvio dell'udienza dell’indagato, non essendovi prova in atti dell’avviso dell’udienza per l’udienza camerale, ad un'altra camerale fissa, in quanto così decidendo il tribunale stesso non ha emesso un provvedimento strutturalmente e funzionalmente abnorme, sia perché la rinnovazione della notifica della citazione a giudizio è atto normativamente previsto (articolo 143 delle disposizioni di attuazione del codice penale e articolo 310 del Codice di rito), sia perché detto atto non determina una stasi e neppure una regressione del procedimento al di fuori dei casi espressamente previsti.

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