Inail, rivalutati gli importi 2023 per danno biologico

Pubblicato il 14 settembre 2023

Rivalutati dall’Inail, come ogni anno, gli importi per gli indennizzi del danno biologico causato da infortunio sul lavoro o malattia professionale per l’anno 2023.

Vediamo quanto illustrato nella circolare n. 41 del 12 settembre 2023.

Indennizzo per danno biologico

Come stabilito dalla legge di stabilità 2016, gli importi delle prestazioni economiche erogate a titolo di indennizzo per danno biologico dall’Inail sono rivalutati con decorrenza dal 1° luglio di ciascun anno con apposito decreto del Ministro del lavoro, su proposta del Presidente dell'Inail, sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall’Istat rispetto all’anno precedente.

Rivalutazione

Per l’anno 2023, l’Istat ha registrato una variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati - intervenuta tra il 2021 e il 2022 - pari all’8,1%.

Con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 2 agosto 2023, n. 105 (oggetto dell’articolo “Danno biologico: rivalutati gli importi per le prestazioni economiche“), è stata disposta la rivalutazione annuale degli importi del danno biologico nella predetta misura, con decorrenza 1° luglio 2023.

La rivalutazione si aggiunge all’incremento riconosciuto per effetto delle rivalutazioni relative agli anni precedenti e si applica agli importi degli indennizzi del danno biologico in capitale, tenuto conto della tabella in vigore alla data dell’evento lesivo e agli importi degli indennizzi in rendita per gli eventi a decorrere dal 25 luglio 2000, esclusivamente sulla quota parte dei ratei di rendita relativa all’indennizzo del danno biologico come da tabella approvata con decreto ministeriale 12 luglio 2000

Applicazione

La rivalutazione degli importi degli indennizzi del danno biologico si applicano sui ratei di rendita maturati e gli indennizzi in capitale liquidati dal 1° luglio 2023. In particolare:

Nei casi di revisione e di aggravamento, la rivalutazione si applica solo ai maggiori importi eventualmente liquidati a far data dal 1° luglio 2023.

Nell’eventualità che ci siano accertamenti provvisori dei postumi, effettuati a decorrere dal 1° luglio 2023, la rivalutazione sarà corrisposta a seguito di accertamento definitivo degli stessi.

Gli importi rivalutati saranno liquidati d’ufficio, con le consuete modalità di pagamento e con l’invio agli interessati di apposito provvedimento di liquidazione della Sede di competenza.

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