L’Inail, con la circolare n. 33 del 31 ottobre 2024 ha introdotto significative modifiche nella gestione dei procedimenti disciplinari per i medici specialisti ambulatoriali interni.
La nuova disciplina procedurale si applica a tutti i fatti disciplinarmente rilevanti avvenuti successivamente alla sottoscrizione del verbale di intesa del 10 ottobre 2024.
La ricognizione della normativa in materia di sanzioni e procedimenti disciplinari (Allegato 1) è contenuta nel nuovo Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, allegato al verbale d’intesa del 10 ottobre 2024, sottoscritto tra INAIL, Sumai e Cisl Medici che ha recepito il precedente Accordo collettivo nazionale del 7 febbraio 2024, entrato in vigore il 4 aprile 2024.
L’Inail ha pertanto effettuato una ricognizione delle norme disciplinari, integrando le previsioni dell’Accordo con disposizioni legislative, in particolare con il decreto legislativo del 30 marzo 2001 n. 165 e con il Codice di Comportamento approvato con determinazione del Presidente Inail 21 gennaio 2015, n. 15.
Le misure disciplinari contenute nel nuovo Accordo si applicano ai medici specialisti ambulatoriali interni, che operano in regime di "parasubordinazione" ed erogano prestazioni specialistiche in forma diretta per finalità diagnostiche, terapeutiche, preventive, riabilitative e medico-legali, in correlazione e integrazione con le altre attività dell’Istituto.
Un’importante innovazione riguarda l’iter dei procedimenti disciplinari relativi all’attività professionale degli specialisti. L’articolo 7, comma 2, del nuovo Accordo prevede che l’Ufficio disciplinare della Direzione centrale risorse umane possa avvalersi del supporto consulenziale del Sovrintendente sanitario centrale o di un suo delegato nei procedimenti disciplinari di competenza medica, coinvolgendo anche specialisti ambulatoriali per consulenze specifiche.
Per la gestione dei procedimenti disciplinari e l’applicazione delle relative sanzioni la competenza è suddivisa come segue:
In caso di condotte punibili con la revoca dell’incarico e accertate in flagranza, il Responsabile di Struttura ha la facoltà di sospendere cautelativamente lo specialista ambulatoriale, avviando contestualmente il procedimento disciplinare con una contestazione scritta degli addebiti e convocazione presso l l’Ufficio disciplinare e contenzioso.
NOTA BENE: Ai fini dell’applicazione della normativa, il "Responsabile di Struttura" si intende il Dirigente responsabile della struttura che ha conferito l'incarico allo specialista ambulatoriale.
Il nuovo Accordo definisce anche disposizioni per la sospensione cautelare degli specialisti ambulatoriali in presenza di particolari circostanze:
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