INAIL. L’oscillazione del tasso medio per prevenzione dopo i primi 2 anni di attività
Pubblicato il 23 aprile 2015
Con
D.I. 3 marzo 2015, concernente la riformulazione dell'art. 24 del D.M.
12 dicembre 2000, come successivamente modificato dal D.M.
3 dicembre 2010, ha stabilito le modalità con cui si articola l’oscillazione del
tasso medio per prevenzione dopo i primi due anni di attività.
Trascorsi i
primi due anni dalla data d'inizio dell'attività, l'INAIL, in relazione agli interventi effettuati per il
miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, può applicare al datore di lavoro, che sia in regola con le disposizioni in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro e con gli adempimenti contributivi ed assicurativi, una riduzione del tasso medio di tariffa in
misura fissa, in relazione al
numero dei lavoratori-anno del periodo, determinata, come segue:
Lavoratori-anno |
Riduzione |
fino a 10 |
28% |
da 11 a 50 |
18% |
da 51 a 200 |
10% |
oltre 200 |
5% |
Per ottenere il riconoscimento della riduzione, il datore di lavoro deve presentare specifica
istanza, fornendo tutti gli elementi, le notizie e le indicazioni definiti a tal fine dall'INAIL.
Il provvedimento segue l’attuazione da parte del datore di lavoro, nell’anno precedente quello di presentazione dell’istanza, di interventi migliorativi in materia di igiene, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ulteriori rispetto alle prescrizioni della normativa vigente.
A pena d'inammissibilità, l'istanza deve essere presentata all’INAIL
entro il 28 febbraio (29 febbraio in caso di anno bisestile) dell'anno per il quale la riduzione è richiesta.
Successivamente il relativo provvedimento motivato è comunicato al datore di lavoro via PEC entro 120 giorni dalla data della domanda e la riduzione riconosciuta ha effetto per l'anno in corso alla data di presentazione della domanda ed è applicata in sede di regolazione del premio assicurativo dovuto per lo stesso anno.