INAIL – INPS, accordo rinnovato per l'erogazione dell'indennità per inabilità temporanea
Pubblicato il 14 agosto 2014
L’Inail e l’Inps hanno rinnovato la
Convenzione per l’
erogazione dell’indennità per inabilità temporanea assoluta da infortunio su lavoro, da
malattia professionale e da
malattia comune nei casi di dubbia competenza assicurativa.
Il via libera al rinnovo è avvenuto con
Determina del presidente n. 247 del 6 agosto 2014.
Il nuovo accordo avrà durata triennale e decorrerà dal trentesimo giorno successivo all’approvazione dello stesso da parte di entrambi gli enti.
Ambito applicativo
Inail e Inps si impegnano ad adottare, nei casi di dubbia competenza assicurativa per i quali abbiano ricevuto richiesta di prestazioni da parte dei propri assicurati, tutte le soluzioni necessarie a garantire agli assicurati stessi, per i periodi di assenza dal lavoro, la corresponsione di prestazioni economiche.
Misura delle prestazioni
L'istituto che ha ricevuto per primo la denuncia/certificato del proprio assicurato corrisponderà al lavoratore, fino all'assunzione del caso da parte dell'ente competente e comunque entro i limiti del periodo massimo indennizzabile previsto per la malattia comune, le seguenti prestazioni economiche:
- nel caso dell'Inail, il
50% dell'indennità per inabilità temporanea assoluta prevista dal testo unico approvato con Dpr 1124/65;
- nel caso dell’Inps, l'
indennità di malattia calcolata nella misura prevista dalla normativa vigente.