Dall’INAIL arrivano le istruzioni operative del 18 dicembre 2023 in merito al differimento dei termini relativi al versamento dei premi assicurativi di cui al decreto legge 18 ottobre 2023, n. 145 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, per le province di Firenze, Pisa, Pistoia, Livorno e Prato.
L’articolo 21-bis del decreto legge 18 ottobre 2023 n. 145, introdotto dalla legge di conversione 15 dicembre 2023, n. 191, ha previsto che i predetti versamenti si considerano tempestivi se effettuati, in unica soluzione, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il 18 dicembre 2023.
La sospensione si applica ai soggetti che, alla data del 2 novembre 2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei comuni indicati nell'allegato A al medesimo decreto legge n. 145/2023.
Nello specifico, i soggetti destinatari sono i datori di lavoro privati e i lavoratori autonomi regolarmente iscritti all’assicurazione obbligatoria nella gestione Industria e alla gestione per l’assicurazione contro le malattie e le lesioni causate dall’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive.
NOTA BENE: La disposizione trova applicazione esclusivamente per le posizioni assicurative territoriali (PAT) con sede dei lavori nei suddetti territori e ai premi assicurativi riferiti alle attività svolte negli stessi territori.
L’INAIL precisa che, come di consueto, bisogna fare riferimento alla sede operativa al fine di favorire i soggetti che svolgono effettivamente l’attività economica nei territori maggiormente colpiti dagli eventi alluvionali.
In tal senso, si escludono i soggetti assicuranti per i quali nei territori interessati risulti soltanto la sede legale, senza lavoratori occupati.
I versamenti dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, in scadenza nel periodo dal 2 novembre 2023 al 17 dicembre 2023, si considerano tempestivi se effettuati, in unica soluzione, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il 18 dicembre 2023.
Nel predetto periodo di sospensione rientrano:
ATTENZIONE: Si specifica che quanto già versato non sarà oggetto di rimborso.
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