INAIL: chiarimenti erogazione prestazioni sanitarie per gli studenti

Pubblicato il 06 dicembre 2024

Con l’istruzione operativa del 20 novembre 2024, n. 11322, l’INAIL ha fornito chiarimenti in merito ai quesiti pervenuti riguardanti le prestazioni sanitarie e socio-sanitarie, con particolare attenzione a quelle integrative e riabilitative destinate agli studenti che frequentano scuole o istituti di istruzione durante il periodo di inabilità temporanea conseguente a un evento lesivo.

Tutela assicurativa per gli alunni: ambito di applicazione

La tutela assicurativa per gli alunni delle scuole o istituti di istruzione, di ogni ordine e grado, pubblici o privati, impegnati in esperienze tecnico-scientifiche o esercitazioni pratiche, è regolata dall’articolo 4, comma 1, n. 5, del DPR 30 giugno 1965, n. 1124 e dall’articolo 1, comma 3, n. 28, che definiscono le prestazioni sanitarie erogabili a questa categoria di assicurati.

L'estensione delle tutele per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025 riguardano esclusivamente l'ambito operativo legato all'occasione di lavoro e non le prestazioni garantite.

Risposte dell’INAIL ai quesiti

L’INAIL ha chiarito che, in caso di infortunio, è tenuto a garantire all’assicurato cure mediche e chirurgiche necessarie per tutta la durata dell’inabilità temporanea, e anche dopo la guarigione clinica, qualora siano utili al recupero della capacità lavorativa o dell’integrità psico-fisica dell’infortunato, indipendentemente dal fatto che lo studente prosegua o meno la frequenza scolastica.

Sono esclusi da queste disposizioni i casi previsti dagli articoli 72 e 88 del sopracitato DPR, che prevedono rispettivamente:

L'Istituto collabora inoltre con strutture pubbliche o private, in accordo con le regioni, senza oneri aggiuntivi per le imprese.

Destinatari della tutela assicurativa

La tutela assicurativa sopra descritta si applica agli alunni delle scuole, inclusi coloro che frequentano i percorsi PCTO e gli apprendisti per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore (giovani dai 15 ai 25 anni compiuti), e quelli di alta formazione e ricerca.

Infine, è prassi comune che studenti con traumi o fratture continuino a frequentare le lezioni o a sostenere esami, anche prima della completa guarigione clinica.

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